Beni strumentali in appalto, stop al controllo delle ritenute

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Beni strumentali in appalto, stop al controllo delle ritenute

Laddove i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto o subappalto non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021.

Appalti, contrasto all'illecita somministrazione di manodopera

L'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, ha introdotto al D.Lgs. n. 241/1997, l'art. 17-bis, dal titolo “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”.

Il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Appalti, i presupposti applicativi

L’Agenzia delle Entrate richiama poi i presupposti applicativi dell'intera disciplina dell'articolo 17-bis, ossia:

  • l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
  • l’affidamento che deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • i contratti di affidamento che devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Inoltre, il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve avvenire “con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Pertanto:

  • i beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali;
  • l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

Appalti, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al caso in questione, l’Agenzia delle Entrate fa presente che per valutare l’applicabilità della norma, occorrerà considerare gli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro di sostituzione dei manufatti, ad esempio, l'attrezzatura necessaria per smontarli e rimontarli ed eventuali mezzi per il trasporto all'interno del sito d'impianto.

L’Agenzia, in base agli elementi dati, conclude che se i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati non sono di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non ci sono i presupposti per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 17-bis del D.Lgs n. 241/1997.

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