Beni e servizi anti Covid. Ue: acquisti con esenzione temporanea da IVA

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Beni e servizi anti Covid. Ue: acquisti con esenzione temporanea da IVA

Adottata dal Consiglio Ue una modifica della direttiva IVA, attraverso l’introduzione di un'esenzione temporanea dall'IVA applicabile alle importazioni e ad alcune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19.

A stabilirlo la direttiva del Consiglio 2021/1159 del 13 luglio, in G.U.U.E. del 15 luglio 2021.

La Direttiva "acquisto e donazione" permetterà alla Commissione e alle agenzie dell'UE di acquistare più facilmente beni e servizi al fine di distribuirli gratuitamente agli Stati membri nel contesto della crisi sanitaria pubblica in corso.

Con essa, infatti, viene integrata, con carattere transitorio, la Direttiva Iva (2006/112/CE) grazie all’inserimento nell'articolo 143, paragrafo 1, della lettera f-ter) per esentare le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'UE, se effettuate nell'ambito dell'esecuzione dei compiti loro conferiti dal diritto unionale al fine di rispondere all'emergenza sanitaria, con esclusione dei beni che siano utilizzati, anche successivamente, a fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dai predetti enti importatori.

In altre parole, per agevolare le donazioni agli Stati membri ed alle loro istituzioni, alcuni acquisti di beni e servizi sono stati temporaneamente aggiunti all'elenco delle operazioni esenti di cui alla Direttiva IVA.

In tal modo, la Commissione e le agenzie dell'UE, esonerate dagli oneri amministrativi e di bilancio che ostacolavano il processo, possono effettuare una maggiore fornitura di beni e servizi agli Stati membri nel contesto della pandemia di COVID-19.

Terminata l'attuale situazione di emergenza saranno ripristinate le aliquote IVA applicabili.

Recepimento

La Direttiva 2021/1159 entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: dunque dal 15 luglio 2021.

Gli stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31/12/2021, le disposizioni necessarie per uniformarsi alla Direttiva; inoltte affinché ne beneficino le misure già in corso per contrastare gli effetti della pandemia, la direttiva si applicherà retroattivamente dal 1º gennaio 2021.

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