Beni confiscati: dal Cndcec linee guida sui compensi degli amministratori

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Beni confiscati: dal Cndcec linee guida sui compensi degli amministratori

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno offerto un vademecum con l’obiettivo di supportare il professionista amministratore/custode giudiziario-coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) nella determinazione del compenso spettante.

Si tratta del documento intitolato “Linee guida in materia di compenso dell’amministratore giudiziario e del coadiutore dell’ANBSC” e pubblicato il 17 giugno 2024.

Nello stesso è presente un’accurata descrizione dei criteri per la determinazione del compenso:

  • per i beni costituiti in azienda,
  • per i beni immobili,
  • per i frutti e per altre tipologie di beni,
  • per la verifica dei crediti,
  • per le attività non disciplinate.

In aggiunta si tratta del criterio della prevalenza della gestione più onerosa, del rimborso delle spese generali e dei costi dei coadiutori, del compenso per l’attività su incarico della società e della disciplina degli acconti.

Beni confiscati, criteri nper la determinazione del compenso

In linea generale, il DPR n. 177/2015 detta alcuni criteri applicabili a qualsivoglia tipologia di beni:

  • il compenso liquidato non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro;
  • quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva;
  • all’amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull’importo del compenso determinato ai sensi del DPR n. 177/2015;
  • all’amministratore spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, inclusi i costi dei coadiutori.

L’autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 50 per cento e al 100 per cento, in presenza di determina criteri e casi.

Proposte di modifiche alla disciplina

Fa parte del documento un allegato, il n. 3, che offre proposte per modificare il DPR n. 177/2015 che contiene normative e riferimenti imprecisi ed infelici che hanno creato ulteriori problematiche all’operatore che deve muoversi in tale ambito.

Tra le proposte si segnala quella per cui, per la liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nei casi di amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art 34, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche qualora l’amministratore giudiziario eserciti i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, si applicano le previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 177/2015.

Per la liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nei casi di controllo giudiziario ai sensi dell’34-bis, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano le previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del presente decreto, ridotti del 50% .

Tali compensi vanno riferiti ad una durata di un anno e sono posti a carico dell’azienda destinataria del provvedimento; inoltre vanno accantonati in un fondo liquido su disposizione del tribunale nell’ambito del decreto di applicazione.

Allegati

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