Beni autoprodotti in omaggio. Deducibilità in base al “valore di mercato”

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Con la risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica circa la deducibilità dei beni “autoprodotti” offerti, a titolo gratuito, dalle imprese per ragioni di pubbliche relazioni, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Tuir.

Nello specifico, si è chiesto se ai fini della deducibilità limitata di tali beni autoprodotti e contrassegnati dal proprio marchio rilevi il valore di mercato oppure il costo di produzione degli omaggi stessi.

La risoluzione n. 27/E, in linea con quanto proposto dall’istante, chiarisce che:

- il “valore unitario” del bene dato in omaggio deve essere preso in considerazione solo per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata;

- per la verifica del plafond di deducibilità si dovrà invece tenere conto del “costo di produzione” sostenuto dall'azienda, a prescindere dal fatto che esso risulti inferiore o superiore ai 50 euro:

- le spese per la produzione di oggetti autoprodotti da dare in promozione rientrano tra le spese di rappresentanza ed esse sono deducibili nei limiti e alle condizioni indicate dal decreto Mef 19 novembre 2008;

- fanno eccezione le spese il cui valore normale risulta inferiore o uguale ai 50 euro: esse devono essere considerate totalmente deducibili.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 32 - Per gli omaggi auto-prodotti sconto sulla base del costo - Terenzi, Zambelli

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