Beneficio prima casa. Il termine di 18 mesi è sollecitatorio

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La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 50/35/13 depositata il 20 febbraio 2013, ha sottolineato che è da considerare sollecitatorio, e non perentorio, il termine di diciotto mesi previsto dall’articolo 1, nota 2-bis della tariffa allegata al Testo sull'imposta di registro, per trasferire la residenza nel comune di ubicazione.

Conseguentemente – spiegano i giudici regionali - il contribuente che trasferisca la propria residenza nel termine triennale previsto dall'articolo 76 del dpr 131/86 a partire dalla registrazione dell'atto, non può ritenersi decaduto dai benefici prima casa.
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