Benefici esclusi in caso di scambio elettorale politico-mafioso
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 marzo 2015
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015, è stata pubblicata la Legge n. 19 del 23 febbraio 2015 sul “Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale”.
Il provvedimento, che esclude dai benefici penitenziari i soggetti condannati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, entrerà in vigore il 20 marzo 2015.
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