Bancarotta societaria: deve essere spiegato il nesso tra le condotte e il dissesto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 novembre 2009
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Con sentenza n. 32164 del 2009, la Corte di legittimità ha cassato, con rinvio, una sentenza con cui la Corte d'appello aveva condannato, per bancarotta societaria, un manager di una società.
L'uomo, quale presidente del consiglio di amministrazione nonché amministratore unico della società, non solo aveva indicato nel bilancio societario un importante aumento di capitale che, in realtà, era stato effettuato in misura di molto inferiore, ma aveva anche effettuato degli immotivati finanziamenti infragruppo oltreché distratto, senza corrispettivo, dei beni aziendali. Da qui il dissesto.
Nella sentenza di merito, tuttavia, i giudici non avevano individuato un collegamento inequivoco tra le condotte poste in essere dall'amministratore ed il dissesto societario. Non era stato specificato, inoltre, come e in che misura la falsità in bilancio avesse determinato l'insolvenza.
Per questi motivi la Cassazione, seguendo l'ormai consolidato orientamento di giurisprudenza che applica, rigorosamente, le nuove norme fallimentari, ha disposto il riesame nel merito della vicenda.
L'uomo, quale presidente del consiglio di amministrazione nonché amministratore unico della società, non solo aveva indicato nel bilancio societario un importante aumento di capitale che, in realtà, era stato effettuato in misura di molto inferiore, ma aveva anche effettuato degli immotivati finanziamenti infragruppo oltreché distratto, senza corrispettivo, dei beni aziendali. Da qui il dissesto.
Nella sentenza di merito, tuttavia, i giudici non avevano individuato un collegamento inequivoco tra le condotte poste in essere dall'amministratore ed il dissesto societario. Non era stato specificato, inoltre, come e in che misura la falsità in bilancio avesse determinato l'insolvenza.
Per questi motivi la Cassazione, seguendo l'ormai consolidato orientamento di giurisprudenza che applica, rigorosamente, le nuove norme fallimentari, ha disposto il riesame nel merito della vicenda.
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