Banca dati Dna: a breve il regolamento di attuazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 dicembre 2009
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La Banca dati nazionale del Dna, dopo la sua istituzione a mezzo della Legge 85/2009, verrà a breve disciplinata sotto il profilo del funzionamento e dell'organizzazione da un regolamento di attuazione la cui bozza è attualmente in esame del ministero della Giustizia, dell'Interno, del Lavoro e della Salute.
Nel testo della bozza viene specificato, innanzitutto, che la banca dati avrà collocazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza mentre il Laboratorio centrale sarà dislocato presso il ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Entro luglio 2010 verranno concluse le operazioni di mappatura degli identikit biologici di tutti i detenuti con condanna definitiva e di chi è soggetto a misure cautelari. Esclusi dall'operazione i soggetti detenuti per reati fallimentari, tributari e finanziari. Sarà possibile il prelievo forzoso del Dna anche nei confronti di persone non indagate se il giudice lo ritenga necessario. Dei campioni biologici reperiti, la parte prelevata per estrarre il Dna dovrà essere immediatamente distrutta mentre la parte restante ed il campione aggiuntivo dovranno essere conservati per 8 anni. I profili di Dna prelevati ai detenuti saranno conservati per 30 anni, mentre quelli reperiti sulle scene del crimine per 40 anni. Potranno accedere alla Banca dati solo le forze di polizia o l'autorità giudiziaria; le operazione di accesso sarà garantita dalla loro massima tracciabilità.
Nel testo della bozza viene specificato, innanzitutto, che la banca dati avrà collocazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza mentre il Laboratorio centrale sarà dislocato presso il ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Entro luglio 2010 verranno concluse le operazioni di mappatura degli identikit biologici di tutti i detenuti con condanna definitiva e di chi è soggetto a misure cautelari. Esclusi dall'operazione i soggetti detenuti per reati fallimentari, tributari e finanziari. Sarà possibile il prelievo forzoso del Dna anche nei confronti di persone non indagate se il giudice lo ritenga necessario. Dei campioni biologici reperiti, la parte prelevata per estrarre il Dna dovrà essere immediatamente distrutta mentre la parte restante ed il campione aggiuntivo dovranno essere conservati per 8 anni. I profili di Dna prelevati ai detenuti saranno conservati per 30 anni, mentre quelli reperiti sulle scene del crimine per 40 anni. Potranno accedere alla Banca dati solo le forze di polizia o l'autorità giudiziaria; le operazione di accesso sarà garantita dalla loro massima tracciabilità.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Banca del Dna a tripla chiave - Negri
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