Badanti e baby sitter, novità rilevanti del nuovo CCNL
Pubblicato il 11 settembre 2020
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Per le badanti notturne la cui collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 della sera e le ore 8.00 del mattino successivo, il nuovo CCNL riconosce il diritto - ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo - a che l’orario convenzionale di lavoro sia pari a otto ore giornaliere.
Questa è una delle novità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico stipulato tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf, sottoscritto in data 8 settembre 2020 ed avente decorrenza 1° ottobre2020.
Si rammenta che per badanti notturne si intende, ai sensi del comma 1, art. 10 del CCNL Lavoro Domestico, il personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato).
Altra novità non meno degna di attenzione è il riconoscimento (art. 34, c. 3 del CCNL) alle c.d. baby sitter che si occupano di piccoli fino al compimento del sesto anno di età ad indennità aggiuntive assorbibili da eventuali superminimi individuali di miglior favore già percepiti.
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