Azione di responsabilità dell'amministratore. Vanno allegati gli specifici inadempimenti

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Nel caso in cui il curatore del fallimento di una società di capitali attivi azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della medesima, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata prendendo in considerazione gli specifici inadempimenti dell'amministratore, inadempimenti che l'attore ha l'onere di allegare al fine di consentire la verifica dell'esistenza di un rapporto di casualità tra i medesimi ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

In particolare, nell'ambito della medesima azione di responsabilità, la mancanza di scritture contabili della società, anche se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica, di per sé, che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo che siano accertati in ambito fallimentare.

Valutazione nella liquidazione equitativa del danno

Tale criterio, eventualmente, può essere utilizzato solo al fine della liquidazione equitativa del danno e ove ne ricorrano le relative condizioni, sempre che siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente addebitabili alla condotta dell'amministratore e che il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

E' questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 9100 depositata il 6 maggio 2015.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - Responsabilità dell’ad da provare - Galimberti

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