Azione di responsabilità del curatore anche senza revoca e a rendiconto approvato

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Con sentenza n. 18348 depositata l'8 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un curatore fallimentare al risarcimento del danno subito dalla società fallita in conseguenza del ritardo allo stesso imputabile con riferimento al recesso da un contratto di locazione dei locali aziendali, ritardo che aveva comportato la maturazione del debito per i canoni d'affitto.

Il curatore si era difeso sostenendo l'inammissibilità dell'azione di responsabilità nei suoi confronti in considerazione del fatto che allo stesso non era stato precedentemente revocato l'incarico e che, nel frattempo, era stato anche approvato il rendiconto presentato.

Di diverso avviso i giudici della Prima sezione civile i quali hanno ricordato come la disposizione di cui all'articolo 38 della Legge fallimentare, ai sensi della quale la revoca del curatore precede l'esercizio dell'azione di responsabilità, non costituisce una disposizione tassativa, sottolineando, solamente, quello che normalmente avviene. Tale sequenza temporale – continua la Suprema corte - “ha infatti natura accidentale ed estrinseca alla fattispecie, il cui requisito oggettivo riposa sulla violazione del munus”.

Stesso discorso deve farsi con riferimento all'ammissione dell'azione rispetto al momento dell'approvazione del rendiconto. Normalmente – si legge nel testo della decisione - l'azione di responsabilità è proposta in sede di rendiconto, tuttavia quest'ultima costituisce la sede naturale ma non esclusiva per tale tipo di azione e ciò in considerazione del fatto che è ammessa la scissione del controllo più propriamente contabile da quello gestionale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Curatori senza via di fuga - Negri

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