Azione di classe. Sì dalla Camera alla proposta di legge
Pubblicato il 04 ottobre 2018
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Nella seduta del 3 ottobre 2018, la Camera dei deputati ha dato il proprio via libera alla proposta di legge in materia di class action.
Il provvedimento sull’azione di classe, dopo aver imbarcato diverse modifiche, passerà ora all'esame del Senato.
Esteso il perimetro soggettivo e oggettivo della class action
Il testo della proposta di legge, in primo luogo, allarga il perimetro di applicazione di questo strumento sia dal punto di vista soggettivo che di quello oggettivo.
Sul fronte oggettivo, l’azione di classe potrà essere utilizzata per tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale ma anche di responsabilità extracontrattuale.
La class action, così, potrà essere applicata per chiedere il risarcimento da lesione di diritti individuali omogenei derivante anche da fatto illecito.
Dal punto di vista dei soggetti che potranno esperire l’azione di classe, si segnala un’apertura a tutti i titolari del diritto, ossia a chiunque abbia da chiedere risarcimenti per la lesione di diritti individuali omogenei.
Oltre ai singoli, quindi, potranno promuovere l'azione anche le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro, iscritte in un elenco tenuto dal Mise.
Le azioni potranno essere rivolte nei confronti di imprese e di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività.
Da segnalare, anche la nuova collocazione della disciplina della class action, che dal Codice del consumo passerà a quello di procedura civile, dove sparirà ogni riferimento a consumatori e utenti.
Procedura: competenza, procedimento in tre fasi, filtro di ammissibilità
A seguire, la competenza per l’azione di classe passa dal Tribunale civile alla Sezione specializzata in materia d’impresa.
Per quanto riguarda la procedura, la stessa prevede un’articolazione in tre fasi, rispettivamente, su ammissibilità dell’azione, decisione sul merito e liquidazione delle somme dovute agli aderenti.
Ai sensi delle ultime modifiche, l’azione potrà essere giudicata inammissibile se:
- manifestamente infondata;
- promossa da soggetto non in grado di curare diritti individuali omogenei;
- è ravvisabile un conflitto di interessi nei confronti dell’impresa;
- manca l’omogeneità dei diritti.
Adesione: prima ma anche dopo la condanna
All’azione di classe sarà possibile aderire sia prima che dopo la condanna.
E’ infatti rimasta, nonostante i rilievi sollevati da Confindustria, la previsione che consente l'adesione anche dopo la sentenza che accoglie l’azione di classe, entro un termine perentorio, da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.
Via la retroattività, compenso con quota lite
Tra le ultime modifiche approvate in Aula, si segnala il via libera all’emendamento che prevede un’applicazione non retroattiva delle nuove norme.
In tema di compensi viene sancito, in caso di accoglimento dell’azione di classe, il riconoscimento della quota lite per i rappresentanti della classe e i difensori.
- eDotto.com – Punto & Lex 19 settembre 2018 - Class action potenziata: alla Camera, esame e audizioni sulla riforma - Pergolari
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