Azione dei creditori nei confronti del condominio

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 4238 depositata il 20 febbraio 2013 - il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio è azionabile anche contro i singoli condomini, sia pure in proporzione delle rispettive quote.

Ai fini dell'azione esecutiva, ciò che rileva è “l'individuazione dei soggetti, legittimati rispettivamente ad agire in executivis ed a subire l'esecuzione” e detta individuazione va effettuata esclusivamente sulla base del titolo esecutivo, a nulla rilevando, ossia, che nel giudizio concluso con la sentenza costituente titolo esecutivo, fossero parti altri soggetti.

Con riferimento all’azione per il recupero dei crediti nei confronti del condominio, si segnala la novità introdotta con la recente riforma delle disposizioni sul condominio (Legge n. 220/2012, articolo 18), in vigore dal 18 giugno 2013, ai sensi della quale “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
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