Aziende in fallimento, esonero da quote di TFR e ticket licenziamento
Pubblicato il 27 ottobre 2020
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Le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione della CIGS, possono fruire dell’esonero da quote di TFR e del “ticket licenziamento”. Ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’esonero, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione “DiResCo”).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali verifica se i lavoratori per i quali l’esonero contributivo è richiesto rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali e se l’importo chiesto è congruo.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020.
Aziende in fallimento, stop a ticket NASpI e quote TFR
L’art. 44 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni in L. n. 130/2018, ha introdotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere alla CIGS per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva. L’integrazione salariale può essere riconosciuta anche in favore di imprese in procedura concorsuale.
Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione della CIGS è stato previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero:
- dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa;
- dal versamento del “ticket di licenziamento”.
Aziende in fallimento, stima del costo
Con la circolare n. 19 dell’11 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle istanze e alla quantificazione del costo. Tale circolare prevede che le aziende che intendano richiedere i predetti esoneri forniscano la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro, ossia:
- la misura complessiva delle quote di accantonamento del TFR afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
- la misura complessiva del “ticket di licenziamento”, da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro verifica che esse trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma.
L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al MLPS, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS, e il relativo decreto di autorizzazione deve indicare:
- sia l’ammissione alle misure di esonero;
- sia la stima degli oneri, con separata evidenza per ogni anno di competenza, di quelli relativi al TFR e di quelli relativi al ticket di licenziamento.
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