Aziende in crisi, estesa la mobilità in deroga

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Aziende in crisi, estesa la mobilità in deroga

Ampliato l’accesso alla mobilità in deroga. Il trattamento salariale, infatti, è concesso, per dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. La novità è contenuta nel c.d. “Decreto Fiscale”, in particolare all’art. 25-ter della L. n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018, che estende considerevolmente l'ambito di applicazione della mobilità in deroga introdotta lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2018).

In altri termini:

  • da una parte, viene estesa la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018;
  • dall’altra, invece, si dispone che alla durata massima di dodici mesi non si applica il limite temporale del 31.12.2018, quale termine ultimo entro cui usufruire della prestazione.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, che integra le indicazioni fornite in precedenza (Circolare n. 90 dell’1 agosto 2018), alla luce delle recenti modifiche legislative.

Mobilità in deroga, novità della Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) all’art. 1, co. 142 ha introdotto una norma che concede ai dipendenti delle aziende situate nelle aree di crisi industriale complessa, un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. A tal fine, l’evento di crisi doveva essere riconosciuto nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017; viceversa, il reddito sostitutivo della retribuzione è rivolto esclusivamente ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.

Mobilità in deroga, novità Decreto Fiscale

Ora, grazie al c.d. “Decreto Fiscale”, il trattamento di mobilità, non soltanto è riconosciuto a tutti coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, ma prevede anche che la durata massima di dodici mesi non soggiaccia al limite temporale del 31.12.2018, quale termine ultimo entro cui usufruire della prestazione.

Alla luce delle novità normative, l’INPS dovrà ora controllare che i lavoratori interessati abbiano terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Mobilità in deroga: chi ne ha diritto, chi no

Il trattamento di mobilità in deroga è un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione.

Possono accedere alla mobilità in deroga: i lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 cod. civ., per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

In particolare, possono beneficiarne:

  • i lavoratori subordinati;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga;
  • i lavoratori delle aziende pluriregionali, individuati con decreti interministeriali.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 agosto 2018 - Mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa– Schiavone

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