Aziende e lavoratori agricoli: quote associative riscosse dall’INPS
Pubblicato il 27 agosto 2021
In questo articolo:
- Contributi associativi nel settore agricolo: riscossione
- Contributi associativi nel settore agricolo: delega alla riscossione
- Contributi associativi nel settore agricolo: presentazione delle deleghe
- Contributi associativi nel settore agricolo: rapporti finanziari e spese
- Contributi associativi nel settore agricolo: responsabilità
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L’INPS illustra, con la circolare n. 129 del 26 agosto 2021, i contenuti delle convenzioni stipulate con le Associazioni sindacali a carattere nazionale per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti operanti nel settore agricolo (articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334).
Le convenzioni sono valide fino al 31 dicembre 2023 e possono essere rinnovate per una sola volta e per un ulteriore triennio.
Dal 31 dicembre 2020 il servizio di riscossione delle quote associative è cessato per le Associazioni non aderenti.
Contributi associativi nel settore agricolo: riscossione
L’INPS, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, provvede alla riscossione del contributo associativo dovuto dalle aziende e dai lavoratori autonomi del settore agricolo.
L’esazione delle quote avviene per conto delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi.
L’INPS indica nell’avviso di pagamento dei contributi l’ammontare delle quote associative da versare.
I dati possono essere visualizzati dal contribuente nel Cassetto previdenziale.
L’ammontare del contributo associativo, in misura fissa o in percentuale, è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS.
Contributi associativi nel settore agricolo: delega alla riscossione
L’Associazione è tenuta ad acquisire dal singolo associato una delega alla riscossione della quota associativa tramite apposita modulistica reperibile anche in allegato alla circolare n. 129 del 2021 (allegato n. 5).
La delega, sottoscritta dall’associato e controfirmata, in modalità digitale, dal responsabile indicato dall’Associazione, va inviata telematicamente all’INPS dall’Associazione tramite il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali”, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del soggetto delegante
L’associato, direttamente o per il tramite dell’Associazione sindacale, può revocare la delega utilizzando la modulistica predisposta dall’INPS (allegato n. 8 alla circolare n. 129 del 2021).
Spetta alle Associazioni sindacali inviare telematicamente la revoca della delega. Qualora l'INPS dovesse ricevere comunicazione diretta dal singolo associato, la Struttura territoriale dell’INPS procederà all’acquisizione della revoca stessa e all’invio della comunicazione di revoca all’Associazione revocata.
La delega produce effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione. La sua revoca ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.
Le copie delle deleghe alla riscossione e delle revoche sono disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.
L’INPS può sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.
Contributi associativi nel settore agricolo: presentazione delle deleghe
L’INPS avverte, con circolare n. 129/2021, che fino al 30 settembre 2021 restano valide le deleghe alla riscossione rilasciate dall’associato su moduli cartacei predisposti dalle Associazioni e secondo i precedenti formati.
L’attività di acquisizione di tutte le deleghe e/o delle revoche presentate dalle Organizzazioni sindacali fino 30 settembre 2021 dovrà concludersi improrogabilmente entro 30 novembre 2021.
Dal 1° ottobre 2021 le Associazioni sindacali dovranno inoltrare le nuove deleghe e/o revoche acquisite mediante la sottoscrizione della nuova modulistica, esclusivamente con modalità telematica.
Contributi associativi nel settore agricolo: rapporti finanziari e spese
Una volta riscosse le quote dall’associato, l’Istituto le riversa alle Associazioni entro la data di inizio della fase di abbinamento con il modello F24 (di norma 7 giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori).
L’eventuale versamento parziale è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli oneri accessori. L’eccedenza residuale viene riversata all’Associazione, ovvero ripartita in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’Istituto riscuote per convenzione.
Contributi associativi nel settore agricolo: responsabilità
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi derivante dall'applicazione della convenzione nonché in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture a essa associate, sulle somme oggetto della convenzione, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
In caso soccombenza nelle controversie in ordine alla contestazione circa l'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l’Associazione stipulante si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
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