Aziende agricole: dichiarazione di calamità per il trascinamento di giornate
Pubblicato il 25 gennaio 2024
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Con la circolare n. 19 del 24 gennaio 2024 l'INPS ha fornito alle aziende agricole chiarimenti in merito al beneficio previdenziale del trascinamento di giornate previsto per i lavoratori agricoli a tempo determinato (articolo 21, comma 6, legge 23 luglio 1991, n. 223 come sostituito dall’articolo 1, comma 65, legge 24 dicembre 2007, n. 247) e ai connessi adempimenti da svolgere.
Cosa è il trascinamento di giornate
Il trascinamento di giornate consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Tale beneficio spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato nonché ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Elenchi anagrafici per l’anno 2023
Per l'anno 2023, il trascinamento di giornate si applica ai lavoratori occupati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola (articolo 2135 c.c). che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'INPS, con la circolare n. 19 del 2024, chiarisce che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.
ATTENZIONE: Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
Cosa devono fare le aziende agricole
Le aziende agricole come prima individuate devono inviare per via telematica la dichiarazione di calamità entro il 23 febbraio 2024.
La trasmissione è consentita direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.
NOTA BENE: Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95” - “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”.
L'esito dell'operazione è consultabile online.
Le operazioni delle strutture territoriali INPS sono completate entro il 4 marzo 2024.
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