Avvocato presso l’ente pubblico. L’iscrizione all’Albo la paga la p.a.

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Con sentenza n. 7776 depositata il 16 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’avvocato inserito all’interno di un Ente pubblico, deve essere tenuto indenne dall’amministrazione, di quanto pagato per la quota annuale di iscrizione all’Albo speciale.

Relativamente alla vicenda in esame, dunque, la Cassazione ha disposto che l’Istituto pubblico in questione sia tenuto a restituire al professionista tutto quanto egli abbia versato a titolo di iscrizione all’Albo, per il periodo in cui era dipendente presso l’ufficio legale dell’Ente medesimo.

Ciò, poiché trattasi non di spese personali del professionista bensì di esborsi necessari per esercitare la sua attività, di cui l’Ente ha beneficiato in via esclusiva, essendo l’avvocato ad esso legato da un rapporto di subordinazione. A tale conclusione è giunta la Cassazione, rinvenendo qui un’analogia con l’istituto del mandato, per cui il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti i mezzi necessari al dipendente, così come il mandante con il mandatario.
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