Avvocato generale: ok alla formazione in Spagna dell'avvocato europeo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 giugno 2010
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L'Avvocato generale europeo si è pronunciato con riferimento alla causa C-118/09 relativa ad un cittadino austriaco che, laureatosi in Austria, aveva poi ottenuto la qualifica di avvocato secondo le regole dell'ordinamento spagnolo; lo stesso aveva chiesto all'Ordine di Graz di essere ammesso alla prova attitudinale per accedere alla professione anche nel suo Paese saltando, quindi, l'obbligo di pratica quinquennale prevista per i laureati austriaci.
Nelle sue conclusioni l'Avvocato ha sottolineato come la richiesta del ricorrente fosse legittima ai sensi della direttiva 89/48 ed anche se la formazione spagnola era durata soli due anni e non gli anni richiesti in Austria. In ogni caso – si legge nel testo delle conclusioni – è compito delle autorità nazionali austriache valutare, in concreto, se le conoscenze acquisite nell'altro Stato membro siano valide ai fini dell'accertamento del possesso di quelle mancanti; il riconoscimento dell'abilitazione non avviene, cioè, in maniera automatica.
Nelle sue conclusioni l'Avvocato ha sottolineato come la richiesta del ricorrente fosse legittima ai sensi della direttiva 89/48 ed anche se la formazione spagnola era durata soli due anni e non gli anni richiesti in Austria. In ogni caso – si legge nel testo delle conclusioni – è compito delle autorità nazionali austriache valutare, in concreto, se le conoscenze acquisite nell'altro Stato membro siano valide ai fini dell'accertamento del possesso di quelle mancanti; il riconoscimento dell'abilitazione non avviene, cioè, in maniera automatica.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - La formazione in Spagna abilita il legale europeo - Castellaneta
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