Avvocati. Nuovi criteri per la nomina a difensori d'ufficio

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Avvocati. Nuovi criteri per la nomina a difensori d'ufficio

Il Consiglio Nazionale Forense ha innovato i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.

I nuovi criteri sono stati adottati con delibera assunta in occasione della seduta amministrativa del 18 novembre 2022.

E' quanto si apprende dalla nota circolare n. 2-C-2022 del 28 novembre 2022 che il CNF ha inviato ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati, con allegato l'estratto dal verbale di seduta unitamente ad una tabella riassuntiva delle novità.

Nelle premesse della delibera, viene dato atto dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 6/2015 ai sensi del quale “il Consiglio Nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità” e dell’art. 97, comma 2, del codice di procedura penale.

Tra le altre considerazioni, viene evidenziata la necessità di uniformare le prassi seguite territorialmente dai COA ai fini della nomina dei difensori d'ufficio. 

Per quanto riguarda, quindi, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio, la delibera stabilisce che:

  • con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento: sono individuati difensori di ufficio gli avvocati che siano iscritti all’Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio;
  • rispetto alla reperibilità: sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti.

E' inoltre previsto, nel rispetto dei richiamati principi di prossimità e reperibilità nonché dell’effettività della difesa, che in caso di trasferimento dell’intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p. (previsione, questa, che trova applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile).

A seguire, viene stabilito che:

  • nel processo minorile, i difensori d'ufficio, individuati tra quelli inseriti nelle relative liste, sono scelti in relazione all’appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal COA del distretto in cui risiede l’indagato;
  • nel processo penale militare, i difensori d'ufficio sono scelti tra quelli che sono inseriti nelle relative liste tenute dai COA di Napoli, Roma e Verona.

La delibera, secondo quanto si apprende, è immediatamente esecutiva.

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