Avvocati e revisori contabili non abilitati ad apporre il visto di conformità

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Un chiarimento in merito alla capacità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, necessario per compensare i crediti di importi superiori ai 15 mila euro, è stato rilasciato dal ministero dell’Economia a seguito di un question time dei parlamentari Pepe e Contento, in Commissione finanze della Camera.

Il sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora, alla domanda se l’articolo 10 del Decreto legge n. 78/2009 comprendesse tra i soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità anche gli iscritti all'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili e i revisori contabili, ha risposto specificando che sono abilitati al rilascio del suddetto visto i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf imprese e i periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Camere di commercio alla data del 30 settembre 1993.

Pertanto, restano esclusi i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni in base a decreti ministeriali: cioè, gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Notizie In breve – Esclusi avvocati e revisori contabili

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