Avvocati di migranti ammessi al gratuito patrocinio Italia-Albania: rimborso spese
Pubblicato il 26 agosto 2024
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia, datato 5 luglio 2024, che stabilisce le misure e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli avvocati e interpreti che assistono i migranti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Queste disposizioni si applicano nell’ambito del Protocollo di collaborazione tra Italia e Albania, finalizzato a rafforzare la cooperazione in materia migratoria.e ratificato con Legge n. 14/2024.
Il decreto specifica che le spese rimborsabili sono quelle documentate e relative al viaggio e al soggiorno necessari per lo svolgimento delle udienze in Albania, quando non è possibile partecipare in teleconferenza o rinviare l'udienza senza compromettere i termini del procedimento.
Condizioni per il rimborso
Il rimborso è previsto fino a un massimo di 500 euro.
Gli avvocati e gli interpreti devono presentare un'istanza di liquidazione al giudice competente, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Gestione delle risorse e finanza pubblica
Il decreto chiarisce inoltre che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione di queste disposizioni, che devono essere gestite con le risorse già disponibili.
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