Avviso del sinistro in ritardo? Garanzia assicurativa salva
Pubblicato il 01 ottobre 2019
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Cosa accade se l’assicurato non osserva l’obbligo di dare avviso del sinistro all’assicurazione secondo le modalità e i tempi previsti? Si perde la garanzia assicurativa?
E’ la Corte di cassazione ad aver risposto, da ultimo, a questi dubbi, nel testo dell’ordinanza n. 24210 depositata il 30 settembre 2019, con cui ha formulato, in proposito, due principi di diritto.
Inosservanza non comporta automaticamente la perdita della garanzia
I giudici di Piazza Cavour hanno così spiegato che, in tema di assicurazione contro i danni da sinistro stradale, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le modalità specifiche ed i tempi previsti dall’articolo 1913 del Codice civile ed, eventualmente, dalla polizza di assicurazione, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa.
Perché la copertura assicurativa venga pregiudicata occorre accertare che l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, fermo restando che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall’assicuratore, ai sensi dell’articolo 1915 comma 2 c.c.
Inadempimento doloso o colposo, prova a carico dell’assicurazione
In dette ipotesi, spetta all’assicuratore l’onere di provare la natura dolosa o colposa dell’inadempimento e, segnatamente:
- nel caso previsto dall’articolo 1915 comma 1 C.c. (natura dolosa) dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato;
- in quello regolato dall’articolo 1915, comma 2 C.c. (natura colposa) dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto.
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