Autotrasportatori. Ristoro delle maggiori spese autostradali concorre al reddito
Pubblicato il 12 febbraio 2021
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L’Agenzia delle Entrate fornisce soluzione in merito alla natura dei ristori concessi agli autotrasportatori a fronte delle maggiori tratte autostradali da percorrere in seguito al crollo del ponte Morandi, a Genova.
L’argomento è stato affrontato con risposta ad interpello n. 98 dell’11 febbraio 2021, che ha concluso per il concorso alla determinazione della base imponibile dei soggetti percettori dei ristori.
Ristori agli autotrasportatori per il crollo del ponte Morandi. Natura
La norma di riferimento, spiega l’Amministrazione finanziaria, è l’articolo 5, comma 3, del DL n. 109/2018, ai sensi del quale vengono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2018 con l’intento di dare il ristoro per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.
Stante la mancanza di una espressa disposizione legislativa che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre far riferimento ai principi ordinari circa il concorso dei contributi alla formazione del reddito.
Il criterio che contraddistingue ciascun tipo di contributo si fonda sulla finalità per la quale viene assegnato:
- i contributi in conto esercizio sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione;
- i contributi in conto capitale sono diretti ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che vi sia una connessione tra erogazione ed investimento.
Ora, dalla norma che dispone il rilascio dei contributi e il successivo decreto attuativo emerge che:
- i contributi sono utili al ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori a seguito del crollo del ponte di Genova;
- le tipologie delle spese ammesse a contributo sono le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali nonché le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato, per effetto del crollo, la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.
Dunque, considerato che il fine dei ristori è di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall'evento, lo stesso concorre alla determinazione della base imponibile, sulla base delle regole Ires o Irpef.
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