Autotrasportatori, fissati gli importi delle deduzioni forfetarie
Pubblicato il 14 luglio 2022
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Con il comunicato stampa del 28 giugno 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori. In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria delle spese “non documentate”, per il periodo d’imposta 2021, nella misura di 55 euro (lo scorso anno era prevista una misura pari a 48 euro).
In particolare, la deduzione spetta:
- una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi;
- anche per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Sul piano operativo, la deduzione forfetaria in esame va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP utilizzando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e nel rigo RG22 i codici “16” e “17”. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Deduzione trasporti effettuati dall’imprenditore
Alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, l’articolo 66, comma 5 del Tuir riconosce una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per i trasporti effettuati “personalmente” dall’imprenditore nonché dai soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.). In particolare, secondo la C.M. 13/1990 tale deduzione spetta:
- alle società di cui all'articolo 5 del Tuir, “mentre ne restano escluse le società di capitali di qualsiasi tipo”, atteso che a queste non si rendono applicabili le disposizioni dell'articolo 66 del Tuir;
- oltre che alle imprese che determinano il reddito applicando il regime di contabilità semplificata, “anche a quelle che hanno optato per la contabilità ordinaria”.
Così, possono avvalersi della deduzione in esame le imprese individuali, per i trasporti effettuati per conto di terzi direttamente dall’imprenditore e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o ordinaria per opzione (art. 18, D.P.R. n. 600/1973). Restano, invece, esclusi dal beneficio i trasporti effettuati dei soci di società di capitali nonché quelli effettuati dei collaboratori familiari/coadiutori dell’impresa. Analogamente, la suddetta deduzione non trova applicazione per i contribuenti che adottano il regime dei forfettari e quello dei cd. ex minimi. Sul punto, infatti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2008, con riferimento ai contribuenti ex “minimi” (estendibile anche ai contribuenti forfettari) ha precisato che “La deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli autotrasportatori dall’articolo 66, comma 5, del TUIR non può trovare applicazione nell’ambito del regime dei contribuenti minimi. Tale regime che si fonda sul principio di cassa, ..prevede, infatti, la rilevanza delle sole spese sostenute”.
Per quanto concerne le misure agevolative, con il recente comunicato stampa - sulla base delle risorse disponibili - il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che:
- per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2021, nella misura di 55 euro;
- la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Nello specifico, l’ammontare delle deduzioni applicabili è così determinato:
Deduzione a giorno |
Ambito territoriale del trasporto |
19,25 euro (35% di 55) |
nel Comune in cui ha sede l’impresa |
55,00 euro |
oltre il Comune in cui ha sede l’impresa; |
Anche se la norma individua a monte l’entità delle deduzioni spettanti, le stesse vengono stabilite di anno in anno dal MEF in base alle risorse effettivamente stanziate e all’adeguamento alle variazioni dell’indice Istat.
Ciò detto, si rileva che, come precisato dallo stesso articolo 66 del Tuir:
- la deduzione spetta “una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto”, indipendentemente dal numero dei viaggi. Così, anche se nello stesso giorno l’autotrasportatore ha effettuato più viaggi, entro e oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, lo stesso può beneficiare della deduzione forfetaria una sola volta (si assume, quindi, quella più favorevole).
- il contribuente deve predisporre e conservare un “prospetto” riepilogativo recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura (di cui all'art. 56 della L.298/1974). I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservati fino al termine previsto per l’accertamento (ex articolo 43 del D.P.R. 600/1973).
Articolo 43 del D.P.R. 600/1973 |
“Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata…” |
Si riporta un esempio del suddetto prospetto “riepilogativo”, considerando che la ditta abbia sede a Verona:
Data |
Cliente |
Destinazione |
Durata trasporto |
Dati documento |
Deduzione |
|||
Partenza |
arrivo |
Data |
Numero |
Tipo |
|
|||
07/06/2021 |
Alfa srl |
Torino |
8.30 |
13.00 |
07/06/2021 |
1256 |
DDT |
51 euro |
….. |
… |
…. |
…. |
|
… |
|
…. |
.. |
15/06/2021 |
Due srl |
Napoli |
10.00 |
17.30 |
15/06/2021 |
1366 |
DDT |
51 euro |
16/06/2021 |
Blu srl |
Verona |
9.00 |
10.00 |
16/06/2021 |
1370 |
DDT |
17,85 euro |
Beta sas |
11.00 |
12.00 |
1371 |
DDT |
||||
Oro Srl |
16.00 |
17.00 |
1384 |
DDT |
||||
…. |
… |
… |
|
….. |
|
… |
|
…. |
04/07/2021 |
Grau GmbH |
Salzburg (A) |
8.00 |
14.00 |
04/07/2021 |
1488 |
DDT |
51 euro |
…. |
… |
… |
|
….. |
|
… |
|
…. |
Indicazioni nel modello Redditi
La deduzione forfetaria – come indicato nel citato comunicato - va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici “43” e “44” e nel rigo RG22 i codici “16” e “17” : tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
Impresa |
Contabilità semplificata |
Contabilità ordinaria per opzione |
Ditta individuale o società di persone |
Rigo RG 22, riporto dei seguenti codici:
|
Rigo RF 55, riporto dei seguenti codici:
|
Così, ad esempio, se la ditta Rossi S.a.s., in contabilità semplificata, ha redatto un prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati personalmente dai soci nel 2021 che riporti le seguenti deduzioni:
- trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa: 2.700 euro;
- trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa: 5.100 euro;
il rigo RG22 va così compilato:
Deduzione motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t
Continuando con l’analisi delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 5 del Tuir, si ricorda che per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi è, altresì, prevista una deduzione “forfetaria” annua di euro 154,94 “per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi” utilizzato nell'attività d'impresa.
Articolo 66, comma 5 del Tuir |
“Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi….”. |
In particolare, tale deduzione, come indicato dalla circolare 1/E/2001:
- spetta per ciascun veicolo “effettivamente posseduto” e, quindi, anche per quelli posseduti “a titolo diverso dalla proprietà” (ad esempio, in leasing);
- non esclude la possibilità di fruire della deduzione forfetaria per spese “non documentate”.
È, dunque, possibile cumulare le due deduzioni. Sul punto, la circolare 5/E/2001 ha precisato che detta deduzione può essere usufruita anche per gli autoveicoli detenuti in locazione finanziaria o in comodato. In merito al calcolo della deduzione, laddove l'acquisto o la cessione sia intervenuta in corso d'anno, il suddetto documento di prassi ha precisato che deve necessariamente operarsi il ragguaglio ad anno il quale dovrà essere effettuato con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo.
Sul piano operativo, la deduzione forfetaria deve essere riportata nel rigo RG22, (con codice “19”) del modello Redditi PF o SP. Così, ad esempio, se la ditta individuale Rossi detiene, al 31/12/2021, un parco automezzi con 9 veicoli (a titolo di proprietà) con massa non superiore a 3,5 t ed un motoveicolo in leasing, la deduzione è complessivamente pari a 1.549,40 euro (di cui 1.394,46 euro in relazione agli autoveicoli (154,94 x 9) e 154,94 euro per il motoveicolo in leasing) e va riporta nell’ambito del modello dichiarativo seguendo le modalità di seguito indicate:
Deduzioni forfetarie per trasferte dei dipendenti
Secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 4 del Tuir, le imprese di autotrasporto merci (a prescindere da forma giuridica e dal regime contabile adottato), in luogo della deduzione, anche “analitica”, delle spese sostenute in relazione alle “trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale”, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno (elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero), al “netto” delle spese di viaggio e di trasporto documentate.
Articolo 95, comma 4 del Tuir |
“Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”. |
Ciò detto, nell’ambito della consueta compilazione del modello redditi, i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno riportare nel rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione” (codice “3”) l’importo della deduzione forfetaria per la trasferta del dipendente e nel rigo RF31 “Altre variazioni in aumento” (codice “99”) l’ammontare delle spese di vitto e alloggio contabilizzate a conto economico. Così, ad esempio, per la trasferta giornaliera di un autista, se la ditta di autotrasporti Rombi S.n.c. (in contabilità ordinaria) spende 36 euro quale indennità di trasferta e 14 euro quale rimborso spese di vitto, per usufruire della deduzione “forfetaria” di 59,65 euro deve riportare in dichiarazione:
- una variazione in aumento nel rigo RF31 (codice “99”), per le spese contabilizzate pari a 50 euro;
- una variazione in diminuzione nel rigo RF55 (codice “3”), per 59,65 euro.
Diversamente, nel caso l’impresa adotti il regime di contabilità “semplificato” si dovrà riportare nel rigo RG16 soltanto l’importo forfetario di 59,65 euro. Va segnalato, infine, che la deduzione in esame può essere usufruita, in sede di determinazione del reddito, direttamente dal lavoratore socio della cooperativa che effettua la trasferta, laddove la cooperativa autorizzata all’autotrasporto non fruisce né della deduzione forfetaria né della deduzione analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale (C.M. 207/2000, circolare 17/E/2001 e risoluzione 39/E/2002).
Indennità di trasferta: aspetti Irap
Ulteriori considerazioni riguardano le disposizioni in materia di Irap. Infatti, pur sottolineando che le suddette deduzioni forfetarie non assumono rilevanza ai fini del tributo regionale, l’articolo 11 comma 1-bis del Dlgs. 446/1997 dispone che “Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5” del Tuir.
Per gli autotrasportatori, quindi, è possibile dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Trattasi delle indennità di cui all’articolo 51, comma 5 del Tuir, ossia delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale che concorrono a formare il reddito per la parte “eccedente” 46,48 euro al giorno (elevate a 77,47 euro per le trasferte all'estero), al “netto” delle spese di viaggio e di trasporto. Inoltre, si rileva che “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto” (articolo 51, comma 5 del Tuir).
Ai fini Irap, quindi, l'eventuale “eccedenza” rispetto ai suddetti valori è indeducibile. Sul piano operativo, l’ammontare deducibile delle indennità di trasferta va riportato nel modello Irap in modo “diversificato” in relazione al metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile del tributo regionale. In particolare, nel caso in cui ai fini della determinazione della base imponibile Irap si utilizza il metodo cd. “fiscale” di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997, l’indennità di trasferta deducibile va indicata rispettivamente nel rigo IQ6 (ditte individuali) ovvero nel rigo IP6 (in caso di società di persone). Diversamente, se ai fini della determinazione della base imponibile Irap si utilizza il metodo cd. “da bilancio” di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997, occorre procedere come segue:
- se l’indennità è contabilizzata nel conto economico alla voce “B.9”, occorre indicare l’ammontare deducibile della stessa tra le “Altre variazioni in diminuzione” ossia: per le ditte individuali nel rigo IQ37 (codice “5”), per le società di persone nel rigo IP43 (codice “5”) e, per le società di capitali, nel rigo IC57 (codice “5”);
- se l’indennità in esame è contabilizzata nel conto economico in una voce “diversa” da quella di cui al punto “B.9”, occorre indicare l’ammontare indeducibile della stessa tra le “Altre variazioni in aumento” ossia: per le ditte individuali nel rigo IQ33 (codice “1”), per le società di persone nel rigo IP37 (codice “1”) e per le società di capitali nel rigo IC51 (codice “1”).
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