Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2018 maggiorata

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Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2018 maggiorata

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha ripristinato la deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori nella misura in vigore nel 2016, a seguito dell'incremento degli stanziamenti della dotazione finanziaria, previsto dall'articolo 23 del Dl n. 119/2018. Si allinea l’agenzia delle Entrate: ha dato disposizioni per fruire della maggior deduzione nel modello REDDITI 2018, a mezzo di integrativa.

La notizia è stata veicolata dal comunicato stampa Mef n. 7 del 14 gennaio 2019.

La vicenda: ripristinata la deduzione di 51 euro

Con comunicato del 16 luglio 2018 era stata fissata a 38 euro la misura della deduzione forfetaria delle spese non documentate per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (13,30 euro, per i viaggi all'interno del Comune). Ma, per effetto del Dl 119/2018, l’agevolazione è stata riportata a 51 euro per l’autotrasporto merci per conto di terzi e 17,85 euro per i viaggi all'interno del Comune.

Viene confermata la deduzione anche per i trasporti eseguiti personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, in misura pari al 35% dell’importo riconosciuto per i trasporti extra-comunali.

Integrativa per fruire dello sconto maggiore

Sempre il 14 gennaio 2019 è intervenuta l’agenzia delle Entrate, con comunicato apposito, per fornire indicazioni operative per beneficiare della maggiore deduzione.

In primo luogo, ricorda che, ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018; in particolare, nel rigo RF55 vanno inseriti i codici 43 e 44 (trasporti all’interno del Comune) e nel rigo RG22 i codici 16 e 17 (trasporti fuori ambito del Comune).

Inoltre, i contribuenti, per ottenere il beneficio, devono presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall'aumento delle deduzioni forfetarie.

Tale integrativa “a favore” può essere presentata senza il pagamento delle sanzioni, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione; va quindi inoltrata entro il 28 febbraio 2019.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 24 ottobre 2018 - Decreto fiscale in Gazzetta. Pace fiscale e semplificazioni al via – G. Lupoi

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