Autoriciclaggio, reato attenuato anche con recidiva

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Autoriciclaggio, reato attenuato anche con recidiva

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69, quarto comma del Codice penale, sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante in tema di autoriciclaggio sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata).

La circostanza attenuante di cui è disposto il divieto di prevalenza è quella che prevede una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, per le ipotesi in cui il delitto presupposto dell'autoriciclaggio sia di minore gravità e, segnatamente, quando esso sia punito con pena inferiore a cinque anni di reclusione.

Essa è disciplinata all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen., nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 186/2014, e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del D. Lgs. n. 195/2021.

Le questioni di illegittimità costituzionale sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Autoriciclaggio, l'attenuante può prevalere sulla recidiva reiterata

La Consulta, con sentenza n. 188 del 12 ottobre 2023, ha giudicato fondati i rilievi di incostituzionalità, dopo aver richiamato le numerose precedenti pronunce in cui la medesima Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il medesimo articolo, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

Ebbene, il criterio generale seguito in tale decisioni non poteva non condurre, anche in questo caso, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale auspicata dal rimettente.

Reato presupposto di minore gravità? Cade il divieto di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva

Per la Corte costituzionale, il Legislatore, prevedendo, per l’autoriciclaggio, una pena dimezzata allorché il delitto presupposto sia di minore gravità, ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità, calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi rispetto a condotte come quelle oggetto del procedimento principale, essendosi trattato di un furto.

Quando, però, il delitto risulti aggravato dalla recidiva reiterata - situazione statisticamente molto frequente quando il reato presupposto è il furto, come nel caso di specie - l’intento legislativo di prevedere un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno severo per i fatti di riciclaggio conseguenti ai delitti oggettivamente meno gravi viene, in concreto, frustrato dalla norma censurata, che vincola il giudice all’irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoriciclaggio.

Quanto detto comporta una violazione del canone della proporzionalità della pena, secondo cui non possono essere comminate pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato.

Senza considerare il vulnus che viene a configurarsi con riferimento al principio di offensività, il quale esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore.

E ciò accade per effetto della norma censurata, da cui discende addirittura il raddoppio della pena minima, a parità di disvalore oggettivo del fatto, in considerazione dei soli precedenti penali dell’autore.

Da qui la declaratoria di illegittimità della censurata disposizione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. (nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 186/2014, e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lettera f, numero 3, del D. Lgs. n. 195/2021) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

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