Autonomi volontari soccorso alpino
Pubblicato il 22 marzo 2016
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I lavoratori autonomi, volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, hanno diritto ad un’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per effettuare le operazioni di soccorso o di esercitazione.
Nel caso di specie non si tiene conto dei giorni festivi in cui le operazioni hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.
Tale indennità viene fissata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, per il 2016, l’aggiornamento ha avuto luogo con il Decreto Ministeriale 9 marzo 2016.
Posto che la retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria – di cui bisogna tenere conto - per il 2016 è pari ad euro 2.127,39, ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai volontari in questione, la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la suddetta retribuzione mensile per:
- 22 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato in 5 giorni per settimana;
- 26 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato in 6 giorni per settimana.
- eDotto.com – Edicola dell’1 giugno 2015 - Aggiornata l’indennità per i volontari del soccorso alpino 2015 – Redazione eDotto
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