Autonomi equiparati agli imprenditori, scadenza pagamento imposte al 21 agosto
Pubblicato il 21 agosto 2017
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Scade lunedì 21 agosto 2017 il termine a disposizione dei titolari di reddito d’impresa e dei lavoratori autonomi per effettuare il pagamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0.4%.
Dopo il Dpcm del 20 luglio, che aveva già disposto la proroga dei versamenti solo per le imprese, senza menzionare i lavoratori autonomi, è stato il Dpcm 3 agosto 2017, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 191 di giovedì 17 agosto, a rimediare alla dimenticanza (sostituendo il precedente provvedimento e facendone comunque espressamente salvi gli effetti) e ad ufficializzare la proroga al 20 agosto anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi (il termine slitta a lunedì 21 agosto).
Con tale decreto è stato, di fatto, uniformato il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.
Soggetti e versamenti interessati dalla proroga
I versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.
Il versamento, come detto, deve essere maggiorato di uno 0,4%.
Ugualmente interessati dalla proroga sono anche i soggetti il cui reddito è imputato “per trasparenza” e le imprese e i lavoratori autonomi che adottano il regime fiscale dei cosiddetti “contribuenti minimi” e il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014, oltre che coloro che dichiarano altri redditi oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli per:
- il saldo 2016 e il primo acconto 2017 di Irpef, Ires e addizionali, compreso il contributo di solidarietà del 3%;
- il saldo 2016 e il primo acconto di Irap, imposte sostitutive, Ivie e Ivafe;
- il saldo 2016 e il primo acconto 2017 dei contributi Inps di artigiani e commercianti per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex legge 335/95;
- il saldo Iva 2016, se differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017 e Iva per adeguamento agli studi di settore;
- il diritto annuale alle Camere di commercio.
E' da ricordare che in caso di compensazione integrale tra crediti e debiti con il modello F24 presentato entro il 21 agosto, non è dovuta alcuna maggiorazione dello 0,4%. Nel caso in cui dopo la compensazione dovessero rimanere alcuni importi a debito, la maggiorazione è dovuta solo su queste somme.
I contribuenti che non versano entro il termine del 21 agosto possono regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento ricorrendo al ravvedimento operoso. Al riguardo, la circolare n. 27/E/2013 ha specificato che se non viene effettuato alcun versamento entro il termine lungo per il quale è prevista la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento va applicato assumendo come riferimento temporale il “termine ordinario”. In altri termini, per chi decide di ravvedersi dopo la proroga concessa, le sanzioni e gli interessi si applicano a partire dal 20 luglio 2017.
Intermediari finanziari italiani: dati dei conti dei non residenti
Sempre lunedì 21 agosto 2017 è l'ultimo giorno per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti da parte degli intermediari finanziari italiani.
Tali soggetti devono, infatti, affrontare tutta una serie di adempimenti, con cadena annuale, per onorare le procedure internazionali di scambio automatico dei dati dei conti e quello del 21 agosto rappresenta, appunto, il primo di una lista di appuntamenti.
Gli intermediari finanziari devono, per assolvere correttamente il loro compito, aver conclusa una fase molto critica di due diligence dei conti, che faccia riferimento anche ai conti già esistenti.
- eDotto.com – Edicola del 24 luglio 2017 - Proroga dei versamenti d'imposta solo per i titolari di reddito d'impresa – Moscioni
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