Autoliquidazione Inail, riduzione del premio per il settore della pesca
Pubblicato il 02 febbraio 2021
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Il pagamento dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deve essere pagato, ogni anno, da tutti i datori di lavoro che possiedono una PAT e dagli artigiani senza dipendenti.
I soggetti interessati possono pagare il premio in unica soluzione, entro il 16 febbraio, oppure optare per il pagamento in quattro rate con scadenze il:
- 16 febbraio, I rata;
- 16 maggio, II rata;
- 16 agosto differita al 20 agosto, III rata;
- 16 novembre, IV rata.
Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore deve:
- Calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive;
- Conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- Pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato- F24” o il “Modello di pagamento F24 EP”.
Per le imprese armatoriali esercenti attività di pesca mediterranea è previsto per il pagamento del premio Inail uno sgravio del 70%. Invece, per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari lo sgravio è del 44,32% e si applica sia al premio 2021 che alla regolazione 2020.
Sono esonerate dal versamento dei premi le imprese armatoriali esercenti attività di pesca oltre gli stretti.
Di seguito, nella seguente tabella, le aliquote assicurate al netto degli sgravi:
Pesca |
Regolazione 2020 |
Rata 2021 |
Oltre gli stretti |
0,00% |
0,00% |
Mediterranea |
2,19% |
2,19% |
Costiera |
2,82% |
2,82% |
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