Aumento del tasso legale. Effetti sulle sanzioni civili per omessi contributi Inps
Pubblicato il 05 gennaio 2023
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Aumento consistente, dal 2023, del tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile. Infatti il Mef con decreto del 13 dicembre 2022 ha fissato al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali, che nel 2022 era dell’1,25%.
L’Inps, con circolare n. 2 del 4 gennaio 2023, spiega gli effetti che tale aumento avrà in relazione alle sanzioni civili per mancato pagamento dei contributi e sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Interessi legali: riflesso sulle sanzioni civili
La variazione del tasso di interesse legale, spiega l’istituto, ha conseguenze sulla misura delle sanzioni dovute per i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023. Dunque, da tale data, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applicheranno le sanzioni civili nella misura del 5%.
Infatti, ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000, il tasso di interesse legale viene utilizzato ai fini del calcolo delle sanzioni civili per l’ipotesi di riduzione dell’importo.
Si precisa che l’applicazione della disposizione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
Si rammenta che è possibile fare ricorso alla riduzione dell’importo delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nei seguenti casi:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo;
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria;
- aziende in crisi sottoposte a procedure concorsuali;
- riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica.
Interessi legali: prestazioni pensionistiche e previdenziali
Nondimeno, prosegue la circolare n. 2/2023, l’aumento del tasso di interesse legale produce effetti anche sui pagamenti erogati dall’Istituto previdenziale.
Il saggio del 5 per cento va applicato in caso di erogazione ritardata dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, a partire dal 1° gennaio 2023.
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