Aumenti pensionistici 2019, esclusi i lavoratori gravosi e usuranti

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Aumenti pensionistici 2019, esclusi i lavoratori gravosi e usuranti

Buone nuove per i lavoratori c.d. gravosi e per i lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti. Tali categorie di lavoratori, infatti, sono escluse dall’aumento dei nuovi requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2019. In altri termini, rimangono estranei alla disciplina che adegua l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, di cui all’art. 24 della L. n. 214/2011 (c.d. “Manovra Salva.-Italia”), all’incremento della speranza di vita stimata dall’ISTAT. Dunque, non subiscono l’aumento previsto di 5 mesi da parte del Decreto Direttoriale 5 dicembre 2017. Ciò significa che i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, rimangono quelli vigenti fino al 31 dicembre 2018, rispettivamente paria 66 anni e 7 mesi e 42 anni e 10 mesi di contributi. Tali requisiti si conservano per il biennio 2019-2020.

I dettagli della notizia sono contenuti della Circolare n. 126 del 28 dicembre 2018, che dà attuazione all’art 1, co. da 147 a 153, della L. n. 205/2017.

Aumenti pensionistici 2019, chi sono i lavoratori esclusi?

La normativa appena menzionata ha stabilito l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita per i seguenti lavoratori:

  • lavoratori c.d. gravosi. Si tratta di dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all'allegato B della L. n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del 11111MLPS. A tal fine è necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  • lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tali attività sono disciplinati dall'art. 1, co. 1, lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. È necessario essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

È bene specificare che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Da notare che l’esclusione in commento non opera:

  • per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi;
  • ai soggetti che, al momento del pensionamento godono dell’Ape sociale.

Aumenti pensionistici 2019, chi sono i lavoratori gravosi?

Sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:

  • operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Aumenti pensionistici 2019, chi sono i lavoratori particolarmente faticosi e pesanti?

Rientrano tra gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del MLPS;
  • lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
  • lavoratori addetti alla c.d. linea catena;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.
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