Attività finanziarie estere, in arrivo le lettere di compliance per il 2018

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Attività finanziarie estere, in arrivo le lettere di compliance per il 2018

Sono in arrivo nuove lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate ai detentori di attività finanziarie estere, che non le hanno dichiarate correttamente nel quadro RW.

Le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo sono il frutto dello scambio di informazioni automatico con gli Stati esteri aderenti al sistema Crs (Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE).

I destinatari sono i contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

A renderlo noto il provvedimento n. 40601 dell’8 febbraio 2022, firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che detta le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.

Il documento di prassi ricalca l’analogo provvedimento del 6 novembre 2020, riferito al periodo d’imposta 2017, con il quale l’Agenzia aveva già inviato le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, relative ad anomalie rilevanti su beni e attività detenuti all’estero, con riferimento ai periodi d’imposta 2016 e 2017.

Ora, si chiede di adempiere spontaneamente per eliminare le anomalie relative alle annualità successive.

Agenzia Entrate, selezione dei contribuenti

Le lettere di compliance saranno indirizzate ai soggetti con anomalie più importanti, mentre saranno esclusi dalla selezione i contribuenti non tenuti all’adempimento dichiarativo o quelli con irregolarità di carattere meramente formale.

Per massimizzare l’efficacia della selezione e, allo stesso tempo, tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizzerà le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.

Informazioni oggetto della comunicazione

Ai suddetti contribuenti verrà inviata una comunicazione, contenente le seguenti informazioni:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e il codice atto;

  • descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;

  • possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;

  • istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;

  • modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, email o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Coloro che riceveranno la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

Dati resi disponibili alla Guardia di Finanza

I dati della comunicazione, tra cui la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera, sono resi disponibili alla Guardia di Finanza.

I dati di fonte estera, inviati, riguardano:

  1. lo Stato estero che ha trasmesso l'informazione;

  2. l'istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;

  3. il numero identificativo del conto;

  4. l'ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;

  5. gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi e la relativa valuta in cui sono espressi.

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