Attiva dal 1° agosto la sospensione feriale dei termini processuali
Pubblicato il 08 agosto 2024
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Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali. Stante la norma di cui all’articolo 1 della Legge n. 742/1969, infatti, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La stessa norma dispone che, laddove il decorso del termine “abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Pertanto, se il termine processuale decorre da una data antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane sospeso in tale periodo e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, mentre se cade nel periodo di sospensione lo stesso decorre, di fatto, dal 1° settembre. Sul piano operativo, tale sospensione, riguardando i termini processuali, è applicabile ai termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione di sentenze delle Corti di giustizia tributaria, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione nonché avvisi bonari e atti di liquidazione delle imposte.
Si ricorda che l'articolo 2, co. 3 del DLgs n. 220/2023 ha abrogato l'art. 17-bis del DLgs n. 546/92 a partire dal 04.01.2024 e, pertanto, le indicazioni in merito alla pausa estiva riguardano solo i ricorsi notificati sino al 03.01.2024, per i quali opera ancora la precedente disposizione normativa. Rimangono, invece, esclusi dalla pausa estiva tutti quei termini che hanno una prevalente natura amministrativa nonché le controversie in materia di lavoro. Il periodo di sospensione, inoltre, è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l'unità di misura del giorno”; in particolare, stando all’articolo 155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre si considera quello finale.
Per quanto riguarda gli avvisi bonari - a seguito dei controlli automatici (articoli 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72) e dei controlli formali (articoli 36-ter D.P.R. 600/1973) - il contribuente può versare gli importi richiesti entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, al fine di fruire della riduzione delle sanzioni previste (a un terzo o a due terzi) ed evitare l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, in base all’articolo 7-quater, co. 17 del D.L. n. 193/2016 opera la sospensione dal “1º agosto al 4 settembre” del decorso dei 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute. Si ricorda, tuttavia, in base all'articolo 10 co. 1 del DLgs n. 1/2024, salvo casi di urgenza, ha previsto che l'invio degli avvisi bonari è sospeso dall'1.8 al 31.8 e dall'1.12 al 31.12 di ogni anno. Questa riguarda la liquidazione automatica, la liquidazione dei redditi a tassazione separata, i controlli formali e le cd. lettere di compliance.
La sospensione, in taluni casi, riguarda anche i termini di pagamento delle somme derivanti da atti impositivi. In tal caso, occorre prestare attenzione alla terminologia utilizzata dal legislatore nella norma; infatti, se il riferimento è al termine “di presentazione del ricorso", la sospensione feriale è operativa; diversamente, se viene utilizzata la locuzione "entro 60 giorni dalla notifica", la sospensione feriale non opera.
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