Atti trasmessi telematicamente: diritto di copia forfettizzato
Pubblicato il 14 marzo 2025
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In caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte di soggetti legittimati, si applica l’art. 269-bis del Testo Unico delle spese di giustizia, che prevede il pagamento di un diritto forfettizzato.
Giustizia: chiarimenti su modifiche ai diritti di copia nel processo penale
Con provvedimento del 5 marzo 2025, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, ha risposto a un quesito sollevato dalla Corte d’Appello di Ancona riguardante l’applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 al Testo Unico delle spese di giustizia (TUSG - DPR n. 115/2002).
In particolare, il dubbio sollevato è relativo alla disciplina relativa ai diritti di copia nel processo penale, alla luce dell’introduzione dell’articolo 269-bis nel TUSG.
La questione in esame, nel dettaglio, concerne la possibilità di applicare la disciplina tradizionale sui diritti di copia cartacea anche alla trasmissione telematica degli atti processuali, in considerazione della mancata piena operatività del fascicolo informatico.
Il dubbio sorge dal fatto che, in molti Uffici giudiziari, il processo di digitalizzazione non è ancora stato completato e la trasmissione degli atti deve avvenire mediante scansione e invio telematico.
Il quesito della Corte d'appello di Ancona
Segnatamente, l’Ufficio giudiziario aveva chiesto di chiarire:
“se stante l'indisponibilità del fascicolo informatico del procedimento penale ex art. 111 bis c.p.p. e 111 ter c.p.p. e del relativo applicativo gestionale, almeno in secondo grado debba continuare a trovare applicazione per il rilascio in via telematica di copie di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio, il criterio del calcolo dei diritti di copia a pagine, previsto dall'art. 4, comma 5, d.l. n. 193 del 2009, convertito in legge n. 24 del 2010 e dagli artt. 267e 268 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo le tabelle 6 e 7 allegate al TUSG”.
Conclusioni e applicabilità della nuova disciplina
Sulla base dell’analisi normativa, il provvedimento chiarisce che l’articolo 269-bis del TUSG trova applicazione nelle richieste di trasmissione telematica degli atti nel processo penale e prevede un diritto forfettizzato.
Tuttavia, fino al completamento della digitalizzazione del sistema giudiziario, rimane pienamente valido il rilascio di copie cartacee con il calcolo tradizionale dei diritti di copia, secondo le tariffe stabilite dagli articoli 267 e 268 del TUSG.
Di seguito, la conclusione resa dal ministero:
"posto che il sistema risulta alimentato attraverso i registri e il documentale preesistente ne consegue, tenuto anche conto di quanto indicato nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio 30 dicembre 2024 n. 207 che, a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico, nel caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte di soggetti legittimati trovi applicazione l’art. 269 bis d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui è dovuto il diritto forfetizzato".
Viene inoltre confermato che è in corso un processo di digitalizzazione su scala nazionale, che si concluderà entro il 30 giugno 2026 e coinvolgerà le sezioni penali delle Corti d’Appello, le Procure della Repubblica e i Tribunali.
Nel frattempo, il sistema di calcolo dei diritti di copia continuerà a essere basato sulla normativa tradizionale, in attesa dell’implementazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale telematico.
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