Atti cautelari: obbligo di dialogo
Pubblicato il 05 gennaio 2009
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La Cassazione civile, sez. Tributaria, con sentenza n. 7342 del 19 marzo 2008, ha spiegato che le misure cautelari devono essere sempre adottate in audizione delle parti. In particolare la Corte ha evidenziato che, benché l'art 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prescriva espressamente la previa audizione della parti solo in relazione alla decisione del collegio in esito a reclamo avverso il decreto presidenziale emesso “inaudita altera parte”, detta audizione deve aver luogo anche nell'ipotesi ordinaria in cui l'istanza cautelare venga direttamente sottoposta all'attenzione del collegio. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la mancanza di una esplicita prescrizione è frutto di una imperfetta formulazione legislativa agevolmente colmabile in funzione sistematica e sulla base della previsione di cui all'art 47, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante la disciplina generale in materia di procedimento cautelare tributario.
- ItaliaOggi, p. 22 – Atti cautelari: obbligo di dialogo – Tasini
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