Attesi chiarimenti da parte delle Entrate sui meccanismi di raccordo tra le varie edizioni della Tremonti
Pubblicato il 19 ottobre 2009
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L’Operazione Tremonti-Ter è nel pieno dello suo svolgimento essendo iniziata da ben tre mesi; ciò vuol dire che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, più della metà del periodo agevolabile per il 2009 è trascorso nonostante l’operazione richieda adeguati tempi tecnici sia per la sua programmazione che per l’effettiva realizzazione. Le imprese restano, così, in attesa degli annunciati chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate (la circolare agenziale è attesa per fine ottobre), necessari proprio per spiegare le differenze rispetto alle precedenti edizioni dell’agevolazione e per mostrare come sotto molti aspetti la versione attuale sia molto più semplice rispetto a quelle passate.
Dal punto di vista soggettivo, non emergono particolari dubbi: accertato il fatto che sono ammessi al beneficio esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, appare chiaro far rientrare nel novero dei contribuenti agevolati anche coloro che si trovano nel regime delle “nuove iniziative produttive” e in quello dei “minimi”. Allo stesso modo, la nuova formulazione del beneficio sembra estendibile anche per le imprese di nuova costituzione e per quelle attive dopo il 1° luglio 2009, mentre nelle precedenti versioni ci si scontrava sempre con il fatto che il concetto di nuovi investimenti agevolabili doveva fare i conto con il quello di “incremento rispetto alla media”, che rappresentava un requisito essenziale.
I maggiori chiarimenti esplicativi, quindi, si dovrebbero concentrare sui meccanismi operativi e sui numerosi dubbi che riguardano gli acconti di novembre. Si ricorda che l’agevolazione Tremonti-ter, così come formulata dall’articolo 5, comma 1, del Dl 78/2009, prevede che il beneficio può essere fruito esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Risultano, in tal modo, coinvolti i soggetti che calcolano gli acconti d’imposta Irpef e Ires con il metodo storico, cioè basandosi sulle risultanze del periodo precedente. Seguendo il tenore letterale della norma appare evidente come l’agevolazione non produce alcun effetto sugli acconti d’imposta 2010 e 2011, dato che le imprese dovranno rideterminare l’imposta di riferimento escludendo il suddetto beneficio a pena del rischio di incorrere nella sanzione per carente versamento e nella possibilità di effettuare pagamenti d’acconto eccedenti rispetto a quello che verrà poi quantificato a consuntivo. Diverso è il discorso per chi vuole calcolare gli acconti con il metodo previsionale, anche a novembre 2009, basandosi sui dati presuntivi dell’esercizio corrente. In tal caso, non sarebbe corretto considerare nei calcoli anche gli effetti degli investimenti che hanno beneficiato dell’agevolazione; cioè il secondo acconto del periodo d’imposta 2009 non dovrebbe essere ridotto sulla base del minor reddito conseguito dall’applicazione della Tremonti-Ter. In altri termini, il contribuente non è tenuto a dichiarare sulla base di quale previsione ha ritenuto opportuno ridurre gli importi versati in sede di acconto, ma nel caso in cui la sua previsione sia corretta non ci saranno sanzioni a sua carico. Dato che nel 2009 non è escluso che le imprese possano incorrere in risultati d’esercizio peggiori di quelli del 2008, il tutto dovrebbe essere oggetto di maggiori chiarimenti in sede ufficiale.
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