Attenzione alla falsa testimonianza nella causa di separazione

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4299 del 29 gennaio 2013, ha ribaltato la decisione con cui il Gup del Tribunale di Forlì aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un uomo accusato del reato di falsa testimonianza per avere, deponendo come testimone nella causa civile di separazione con addebito dinanzi a quel Tribunale, dichiarato il falso affermando di non avere mai avuto relazioni sentimentali extraconiugali.

Secondo la Corte, in particolare, il Giudice dell’udienza preliminare aveva dato per scontato che un eventuale giudizio dibattimentale non avrebbe potuto avere altro esito che quello assolutorio dell’imputato, erroneamente sostenendo che, nella causa civile di separazione richiamata, la falsa testimonianza dell'imputato non avesse avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione del relativo giudice civile, non essendo stato provato che la relazione sentimentale poi emersa avesse avuto inizio prima della udienza presidenziale di separazione.

La ratio dell’incriminazione del delitto di falsa testimonianza
- si legge in un passo della decisione - "è quella di assicurare, attraverso la veridicità e la completezza delle testimonianze, il normale funzionamento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni non vere e reticenti".Trattandosi, in particolare, di reato di pericolo, per la sua sussistenza è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comunque pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziaria, mentre solo la totale estraneità della deposizione all’oggetto della causa esclude la configurabilità del delitto de quo. 

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