Atleti dilettanti. Spese non imponibili se certe e fuori Comune

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Non sono imponibili i rimborsi delle spese documentate, comprese le indennità chilometriche, sostenute dagli sportivi non professionisti per raggiungere con la propria auto il luogo dove svolgere l’attività sportiva.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 38 dell’11 aprile 2014.

Qual è la condizione per l’esenzione?

I rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli atleti dilettanti non concorrono a formare reddito imponibile (art. 69,comma 2, Tuir) se tali spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede l’atleta. È necessario cioè che le indennità chilometriche non siano forfetarie, ma “quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa”.

Viceversa, i rimborsi chilometrici ricadono nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir e, dunque, sono imponibili ai fini Irpef, se il loro importo complessivo supera la franchigia dei 7.500 euro. In tale ammontare devono essere considerati anche i rimborsi forfetari, i premi, le indennità e i compensi percepiti.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 - Rimborsi chilometrici esenti da imposte - Stroppa
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 14 - Sportivi dilettanti, rimborsi senza prelievo - Reich, Vernassa

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