Astensione difensori penali. Linee guida dalla Cassazione

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Astensione difensori penali. Linee guida dalla Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con nota del Primo Presidente del 14 luglio 2017, sottolinea la necessità di stabilire delle Linee guida uniformi in materia di astensione degli avvocati penalisti dalle udienze – coerenti con i principi affermati dalle Sezioni Unite e con le prassi finora seguite dalle singole sezioni – che consentano di arginare i disagi di natura organizzativa derivanti dai frequenti rinvii delle udienze penali.

Astensione: forme, termini, divieti

Ciò detto, il Presidente sollecita dunque l’adozione delle prassi di seguito riportate, rispettose del Codice di autoregolamentazione delle udienze e vincolanti erga omnes quali fonti di normazione secondaria o regolamentare:

  1. la dichiarazione di astensione del difensore è validamente effettuata dal difensore medesimo (personalmente o tramite sostituito) all’inizio dell’udienza o comunicata almeno due giorni prima con atto scritto trasmesso e depositato in cancelleria, nonché comunicato agli altri avvocati costituiti. E’ considerata ricevibile ed ammissibile anche la dichiarazione trasmessa tramite telefax alla cancelleria del giudice procedente;
  2. l’astensione non è consentita:
  1. in riferimento alle udienze afferenti l’applicazione e l’esecuzione di misure cautelari, sia personali che reali;
  2. nei procedimenti concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, nei giudizi di legittimità, entro 90 giorni;
  3. nei procedimenti in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove lo stesso dichiari espressamente “che si proceda malgrado l’astensione del difensore”. In detta ipotesi, infatti, il difensore di fiducia o d’ufficio non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria assistenza professionale.

Rinvio dell’udienza

Quanto al rinvio dell’udienza determinato dall'astensione validamente effettuata – di cui deve essere dato atto a verbale, senza che siano necessari ulteriori avvisi - si raccomanda parimenti l’adozione di prassi uniformi.

Per cui il rinvio viene in tal caso disposto ad un’udienza già fissata, in cui è previsto un collegio di cui siano componenti il relatore del procedimento rinviato e, se possibile, lo stesso Presidente. Il rinvio - si legge infine nelle Linee guida  - può essere peraltro disposto ad un’udienza appositamente fissata, in cui il collegio rimane invariato, in caso di particolare complessità del procedimento o di eccessivo carico delle udienze già fissate.

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