Assunzioni obbligatorie disabili: esonero parziale con contributo esonerativo
Pubblicato il 31 luglio 2024
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I datori di lavoro con almeno 15 dipendenti sono tenuti a riservare una quota di posti di lavoro a lavoratori in condizioni di disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68).
Il numero dei lavoratori in condizione di disabilità da avere alle proprie dipendenze varia in base alle dimensioni dell’organico aziendale, nelle misure indicate nella seguente tabella:
Organico aziendale |
Assunzioni obbligatorie |
Fino a 14 dipendenti |
0 |
Da 15 a 35 dipendenti |
1 |
Da 36 a 50 dipendenti |
2 |
Da 51 dipendenti |
7% dei lavoratori occupati |
La stessa legge n. 68 del 1999 prevede, all’articolo 5, che i datori di lavoro che svolgono attività incompatibili possano essere esonerati parzialmente da tali obblighi.
Ricordiamo di seguito come e quando è possibile ottenere l’esonero parziale e i correlati adempimenti aziendali.
Assunzioni obbligatorie: esonero parziale
L’articolo 5, comma 3, della legge n 68/1999 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo.
Il contributo esonerativo è, dal 1° gennaio 2022, pari a 39,21 euro (D.M. 30 settembre 2021 n. 193), moltiplicato per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore in condizioni di disabilità non assunto.
L'articolo 3 del D.M. n. 357/2000 ha stabilito che per "speciali condizioni di attività" si intendono le condizioni che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- pericolosità dell’attività, anche per le condizioni ambientali nelle quali si svolge;
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
NOTA BENE: Si sottolinea che spetta al datore di lavoro provare la sussistenza di almeno una delle caratteristiche indicate evidenziando, nella domanda di esonero, in particolare nelle motivazioni portate a sostegno della domanda, la difficoltà esistente in relazione alle stesse condizioni di attività.
Domanda di esonero parziale
I datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione al Servizio competente per il collocamento dei disabili della zona in cui l’azienda ha la sede legale.
Tale regola è applicabile anche per le aziende multilocalizzate. In quest’ultimo caso, sarà il servizio competente per territorio che riceve la domanda di esonero a inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento, la domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasceranno l'autorizzazione relativamente a tale unità operativa.
Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile.
La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.
Esonero parziale: misura massima e contributo esonerativo
La misura percentuale massima di esonero è del 60% della quota di riserva e dell’80% per i datori di lavoro operanti nei settori sicurezza e vigilanza e trasporto privato.
Contestualmente alla presentazione della domanda, le aziende sono tenute a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili il contributo esonerativo di 39,21 euro (misura valida dal 1° gennaio 2022) per ogni disabile non occupato e per ogni giorno lavorativo.
NOTA BENE: Il Ministero del lavoro, con nota del 23 aprile 2001 n. 638, ha chiarito che il contributo esonerativo va calcolato per tutti i giorni lavorativi come individuati dal contratto collettivo: 5 giorni per settimana, se è stata adottata la settimana corta e 6 giorni per settimana, se il sabato è considerato lavorativo.
L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale.
Nel caso di omesso o inesatto versamento del contributo, il Servizio competente diffida il datore di lavoro inadempiente e gli assegna un congruo termine per l'adempimento.
Trascorso inutilmente tale termine, l'Ispettorato territoriale del lavoro dispone il pagamento del contributo maggiorato a titolo di sanzione amministrativa.
Il datore di lavoro che non ottempera al versamento del contributo successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative decade dall'esonero parziale.
Esonero parziale: iter di autorizzazione
Fino all'adozione del provvedimento definitivo di autorizzazione all'esonero parziale, il datore di lavoro è autorizzato alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60%.
Se l'autorizzazione non viene concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.
Il datore di lavoro è, in tal caso, tenuto a presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda.
NOTA BENE: Nelle ipotesi di mancato rispetto delle quote di riserva, la domanda di assunzione va presentata immediatamente.
In attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero, è possibile chiedere al Servizio il rilascio della certificazione della presentazione della domanda di esonero e di versamento del contributo.
L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.
Il provvedimento definitivo di autorizzazione va emanato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ma il Servizio può comunicare la necessità di prorogare il termine per non più di 30 giorni.
In assenza di soluzioni idonee per l'inserimento lavorativo del lavoratore disabile, l'autorizzazione può essere reiterata (Nota Min. Lav. 23 aprile 2001 n. 638).
Esonero parziale in sintesi
Tipo di Esonero | Condizioni per l'esonero | Contributo esonerativo |
---|---|---|
Esonero Parziale | - Datori di lavoro con più di 35 dipendenti | 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ogni disabile non assunto |
- Attività con speciali condizioni (faticosità, pericolosità, particolari modalità lavorative) |
Misura dell'esonero | Percentuale massima di esonero |
---|---|
Generale | 60% della quota di riserva |
Settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato | 80% della quota di riserva |
Procedura per la domanda di esonero | Iter di autorizzazione |
---|---|
Presentazione al Servizio competente | Autorizzato alla sospensione parziale degli obblighi fino al provvedimento |
Indicazione di numero dipendenti e caratteristiche delle attività lavorative | Provvedimento definitivo entro 120 giorni, prorogabile di massimo 30 giorni |
Pagamento del contributo esonerativo | Autorizzazione rinnovabile in assenza di soluzioni idonee |
Note | |
---|---|
- Il contributo va calcolato per tutti i giorni lavorativi definiti dal contratto collettivo | |
- L'obbligo di pagamento decorre dalla presentazione della domanda | |
- In caso di mancato pagamento, sanzioni amministrative e decadenza dall'esonero parziale |
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