Assunzioni agevolate di ricercatori e assegnisti di ricerca: al via le domande

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Assunzioni agevolate di ricercatori e assegnisti di ricerca: al via le domande

Al via le domande per la concessione dell'esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo per l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’atteso decreto direttoriale n. 644 del 15 maggio 2024 è stato infatti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e della sua pubblicazione è stata data notizia, con comunicato del 31 maggio 2024, nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024.

Vediamo di cosa si tratta e come presentare le domande.

Imprese beneficiarie dell’esonero contributivo

Destinatarie dell’agevolazione contributiva sono le imprese, ivi comprese le reti di impresa e le associazioni di imprese, che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all’investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2 del PNRR e che assumono, a tempo indeterminato e nel limite massimo individuale di due per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata, unità di personale ricercatori o assegnisti di ricerca.

Requisiti e criteri di ammissibilità

Le imprese, cd. soggetti proponenti, per avere titolo all’esonero contributivo, devono dimostrare:

  • alla data di assunzione, il cofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all’Investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR;
  • l’assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso, alla data dell’assunzione stessa, del titolo di dottore di ricerca o di unità di personale che è o è stata titolare di titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 22 e 24 della L. n. 240/2010.

Domanda di accesso all’esonero contributivo al MUR

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di accesso all’esonero contributivo da compilare, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma informatica "Dottorati Imprese", realizzata in collaborazione tra il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), Confindustria e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, a partire dal 16 maggio 2024.

IL MUR ha reso disponibile il modello di domanda (allegato 1 al decreto direttoriale n. 644 del 15 maggio 2024)

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o suo delegato e corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Valutazione e approvazione della domanda

Il MUR effettua verifiche amministrative per controllare la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti previsti dall'avviso.

In caso di carenze formali della domanda, il MUR assegna un termine di 5 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda è rigettata.

L’esonero contributivo è riconosciuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

All’esito delle verifiche condotte sulla domanda presentata, il MUR comunica al Soggetto proponente l’approvazione ovvero il rigetto della richiesta di ammissione all’esonero contributivo sempre mediante la piattaforma informatica.

Alle imprese ammesse il MUR trasmette il decreto di concessione a cui segue la successiva formale accettazione da parte del Soggetto attuatore mediante la sottoscrizione di un Atto d’obbligo.

Le imprese sono ammesse al beneficio dell’esonero contributivo in qualità di Soggetti attuatori.

NOTA BENE: Il MUR ha la facoltà di eseguire controlli per accertare il mantenimento dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, la sana gestione finanziaria degli interventi e l’individuazione di casi di indebita fruizione dell’esonero.

Notifica all’INPS e gestione dell’esonero contributivo

Il MUR notifica tempestivamente all’INPS l’adozione del provvedimento di concessione per consentire la gestione dell’esonero.

L’esonero contributivo è fruibile tramite compensazione contributiva dell’impresa nelle denunce mensili presentate all’INPS per il periodo di spettanza dell’esonero.

NOTA BENE: Per la corretta compilazione delle denunce si attendono le istruzioni fornite dall’INPS.

Esonero contributivo: limiti e durata

Alle imprese ammesse spetta l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta, ovvero 3.750 euro su base annua.

L'esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo di 3.750 euro su base annua.

Per i Soggetti attuatori che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio è riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.

Aiuti di Stato

L’esonero è fruibile in regime di aiuti “de minimis”.

Incumulabilità con altri incentivi

L'esonero contributivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro.

Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

Le imprese sono tenute a confermare al MUR, esclusivamente per via telematica, le informazioni necessarie al fine di consentire il monitoraggio degli interventi.

Sempre sulla piattaforma informatica del MUR, le imprese devono fornire, con cadenza semestrale, la rendicontazione degli importi relativi al beneficio fruito e comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di accesso all’esonero contributivo, nonché ogni variazione oggettiva e soggettiva.

Revoca dell’esonero contributivo

L’esonero contributivo può essere revocato, in tutto o in parte, in base alla natura dell’irregolarità, alla gravità e alla possibilità di regolarizzazione del caso specifico.

La revoca può avvenire in caso di accertata perdita dei requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo, mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore, violazione delle prescrizioni in materia di aiuti di Stato o mancato rispetto delle previsioni stabilite dai regolamenti europei.

In caso di revoca totale, le imprese che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenute alla restituzione degli sgravi contributivi di cui hanno goduto e al pagamento delle sanzioni previste dalla legge. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di revoca parziale, l’esonero viene riparametrato in relazione alle mensilità di effettiva durata del rapporto di lavoro oggetto di esonero contributivo.

Risorse finanziarie

Per l'attuazione di questo esonero contributivo, sono stanziati 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

Una quota non inferiore al 40% delle risorse è destinata ai soggetti attuatori con sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno.

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