Assunzione titolari di AdR, a quanto ammonta l’esonero INPS?

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Assunzione titolari di AdR, a quanto ammonta l’esonero INPS?

Via libera all’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono percettori dell’assegno di ricollocazione (AdR), ai sensi dell’art. 24-bis, co. 6, del D.Lgs. n. 148/2015. Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare telematicamente all’INPS il modulo “BADR”, disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Si tratta, in particolare, di una domanda di ammissione all’agevolazione, poiché l’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, verifica se il lavoratore sia titolare dell’AdR e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell’agevolazione per il periodo spettante.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio, ovvero compensazione, nelle denunce contributive Uniemens o DMAG.

Le istruzioni operative circa le modalità di funzionamento dell’esonero contributivo sono state fornite dall’INPS, con la circolare n. 77 del 27 giugno 2020.

Assunzione titolari di AdR, ambito di applicazione

Il D.Lgs. n. 148/2015 prevede la possibilità, in favore dei datori di lavoro che provvedono ad effettuare l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione (AdR), di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La sua durata è pari massimo a dodici mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a diciotto mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

Assunzione titolari di AdR, rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato. Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
  • i rapporti a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Assunzione titolari di AdR, condizioni di fruizione

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • dall’altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto:

  • della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • dell’assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 6 febbraio 2019 - Assegno di Ricollocazione (AdR) sospeso solo per percettori NASpI – Bonaddio

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