Assunzione di detenuti o internati, istruzioni per la fruizione dei benefici contributivi
Pubblicato il 19 febbraio 2019
In questo articolo:
- Assunzione di detenuti o internati, datori di lavoro interessati
- Assunzione di detenuti o internati, lavoratori interessati
- Assunzione di detenuti o internati, rapporti agevolati
- Assunzione di detenuti o internati, misura e durata
- Assunzione di detenuti o internati, condizioni si spettanza
- Assunzione di detenuti o internati, modalità d’invio delle domande
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Agevolate le assunzioni di persone detenute o internate. I datori di lavoro, infatti, possono usufruire di uno sgravio contributivo pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. La durata del beneficio spetta per l’intero arco temporale del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati. Per l’ammissione al beneficio, occorre compilare online il modulo “DETI”, sul sito dell’INPS, nella sezione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”.
A darne notizia è l’INPS, con la Circolare 27 del 15 febbraio 2019, che recepisce le modifiche introdotte in materia dal D.I. 24 luglio 2014, n. 148.
Assunzione di detenuti o internati, datori di lavoro interessati
L’assunzione agevolata riguarda:
- le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- le aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate.
Assunzione di detenuti o internati, lavoratori interessati
Il beneficio contributivo è valevole nell’ipotesi di assunzione di:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.
Assunzione di detenuti o internati, rapporti agevolati
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con:
- contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato;
- contratto di lavoro a tempo parziale;
- contratto di apprendistato;
- contratto intermittente;
- contratto di somministrazione.
Non è invece possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.
Assunzione di detenuti o internati, misura e durata
La misura dell’agevolazione, modificata dall’art. 8, co. 1 del D.I. n. 148/2014, è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.
Ai fini della determinazione dello sgravio, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30% previsto dall’art. 25, co. 4, della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (integrativo NASpI), destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati.
Assunzione di detenuti o internati, condizioni si spettanza
L’agevolazione contributiva è subordinata alla regolarità prevista dall’art. 1, co. 1175 e 1176, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, inerente le seguenti condizioni:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Assunzione di detenuti o internati, modalità d’invio delle domande
Ai fini dell’ammissione allo sgravio contributivo, il procedimento si diversifica a seconda che si tratti di:
- recupero del beneficio per periodi pregressi dal 2013 al 2018;
- ovvero, richieste di beneficio per l’anno corrente e successivi.
Nel primo caso, il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione allo sgravio, indicando:
- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l’agevolazione contributiva;
- gli estremi della convenzione stipulata con l’amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l’eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell’ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
- la retribuzione corrisposta e l’importo del beneficio spettante, riferiti a ogni singolo anno e suddivisi nella percentuale dell’80% e dell’ulteriore 15%;
- l’eventuale fruizione dell’incentivo nella misura dell’80%.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il modulo online “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet www.inps.it. Le domande potranno essere trasmesse a decorrere dal 15 febbraio 2019. Entro il 13 marzo 2019, verrà effettuata un’elaborazione cumulativa delle richieste di riconoscimento delle agevolazioni inviate.
Per ottenere, invece, il beneficio per l’anno corrente o nei successivi, bisogna utilizzare il modulo di istanza online “DETI”, disponibile sempre all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”. Nel modulo sarà necessario indicare i seguenti dati:
- il codice della comunicazione obbligatoria;
- i dati identificativi del lavoratore per il quale viene chiesta l’agevolazione contributiva;
- gli estremi della convenzione stipulata con l’amministrazione penitenziaria;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- l’eventuale data di cessazione dello stato detentivo, nell’ipotesi di beneficio riferito al periodo successivo alla cessazione della detenzione;
- la retribuzione corrisposta o da corrispondere e l’importo del beneficio spettante.
In quest’ultimo caso, le agevolazioni saranno riconosciute in ordine cronologico d’invio delle domande. Inoltre, a decorrere dall’annualità 2019, i datori di lavoro dovranno presentare ogni anno apposita istanza all’Istituto, anche in relazione a rapporti di lavoro e lavoratori per i quali siano già stati autorizzati con riferimento ad anni precedenti.
- eDotto.com – Edicola del 24 luglio 2018 - Sgravi fiscali 2018 per assunzione detenuti. Imprese e cooperative ammesse – Pichirallo
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