Assonime, sì al riallineamento per le imprese che adottano l’IFRIC 12
Pubblicato il 10 giugno 2021
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Assonime, con la circolare n. 18 dell’8 giugno 2021, analizza alcuni commenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di accedere al riallineamento da parte delle imprese concessionarie che abbiano adottato l'IFRIC 12 e al regime di sospensione di imposta che caratterizza le riserve di rivalutazione.
In particolare, l’Associazione si sofferma su alcune risposte ad interpello non pubblicate, di cui ha dato notizia la stampa specializzata, che hanno ad oggetto la disciplina della rivalutazione e del riallineamento ex art. 110 del Decreto Legge n. 104 del 2020 (Decreto Agosto). Assonime auspica al riguardo un ripensamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in quanto le citate risposte hanno aperto delle criticità, per cui, ora, si rende necessario completare l’analisi già svolta nella precedente circolare n. 6/2021 sulle tematiche applicative riguardanti proprio la disciplina di rivalutazione dei beni d'impresa e di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali.
Nel nuovo documento, l’attenzione è posta prevalentemente:
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sull’impossibilità di applicare il riallineamento ai disallineamenti derivanti dall’Ifric 12;
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sulla natura del vincolo di sospensione delle riserve da rivalutazione.
Soggetti IAS adopter, possibilità di riallineamento per i beni iscritti secondo l’IFRIC 12
Il primo aspetto analizzato da Assonime, nella circolare n. 18/2021, riguarda la tesi dell’impossibilità di applicare il riallineamento ai disallineamenti derivanti dall’adozione del principio IFRIC 12.
L’Agenzia ha sostenuto più volte l’impossibilità di ricorrere al riallineamento previsto dall’art. 110, commi 8 e 8-bis del DL 104/2020 per i soggetti IAS adopter concessionari di servizi di pubblica utilità che hanno adottato l’IFRIC 12.
In particolare, affermava l’Agenzia che il riallineamento per i beni immateriali non poteva essere applicato nel caso di passaggio da un regime fiscale Oic compliant ad uno Ias compliant e, soprattutto, nel caso di modifica del regime fiscale dell’asset considerato. Adottando l’IFRIC 12, invece, non esiste una attività immateriale fiscalmente rilevante, in quanto si continuano ad ammortizzare i singoli beni materiali/immateriali rilevati prima dell’adozione dell’IFRIC 12.
Assonime ritiene, quindi, che la possibilità del riallineamento dovrebbe essere ammessa anche in caso di adozione dell’Ifric 12, perché è la stessa norma di cui all’articolo 10, comma 2, del Dm 162/01 a chiarire che la genesi dei disallineamenti è irrilevante.
Circa la modalità, Assonime è dell’idea che l’importo da riallineare dovrebbe essere determinato dopo aver attribuito i valori fiscali residui dei beni oggetto di riclassificazione ai cespiti iscritti in loro sostituzione.
Natura del vincolo di sospensione delle riserve da rivalutazione
Il secondo tema analizzato è quello della natura del vincolo di sospensione delle riserve da rivalutazione.
Alcune recenti risposte delle Entrate avrebbero affermato che le riserve da rivalutazione non sarebbero soggette a vincolo di sospensione “moderato”, ossia tassate solo in caso di distribuzione, ma sarebbero soggette alla sospensione “radicale”, per cui la tassazione scatterebbe anche in caso di eventi diversi dalla distribuzione ai soci oppure anche in caso di utilizzo diverso dalla copertura delle perdite di esercizio o di riduzione senza l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 2445, commi 2 e 3, del Codice civile.
Assonime osserva che questo orientamento non è coerente con molti documenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate né con quanto previsto nel documento interpretativo dell’OIC 7/2021 (sottoposto al parere dell’Agenzia prima della sua pubblicazione), secondo cui è atteso come unico presupposto impositivo della riserva di rivalutazione la distribuzione ai soci.
Per tale ragione Assonime auspica, ora, un ripensamento dell’Agenzia delle Entrate in merito ad alcune risposte ad interpello.
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