Assonime. Società semplici con dividendi che concorrono integralmente alla formazione del reddito
Pubblicato il 18 maggio 2018
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Assonime, nella circolare n. 11 del 17 maggio 2018, illustra le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018 alla disciplina fiscale dei redditi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni "qualificate" conseguiti dalle persone fisiche.
In particolare, vengono analizzate le disposizioni della Legge n. 205/2017 che hanno uniformato e semplificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo così irrilevante la natura qualificata o meno di tali partecipazioni.
Novità da Legge di bilancio 2018
La citata Legge ha uguagliato la tassazione delle partecipazioni qualificate con quelle non qualificate, prevedendo l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26%, in relazione al continuo decrescere dell'aliquota Ires che, di fatto, ha parificato il carico fiscale su entrambe le tipologie, in sostituzione di una tassazione parziale determinata in base all'aliquota applicata alla partecipata.
A seguito di ciò, il Legislatore è intervenuto uniformando il regime applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, percepiti dalle persone fisiche, operanti al di fuori dell'attività d'impresa, intervenendo sugli articoli 47 e 68, del Dpr 917/1986, sul Dlgs 461/1997 (imposta sostitutiva) e sull'art. 27, Dpr 600/1973, in tema di ritenuta a titolo d'imposta.
In particolar modo, con tale riforma si è voluto attuare una sostanziale equiparazione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate per quanto riguarda i dividendi e le plusvalenze, fermo restando un periodo transitorio di cinque anni, in scadenza al 31 dicembre 2022, in cui i dividendi qualificati continuano a scontare il previgente regime impositivo.
Alla luce di tali modifiche, Assonime ha, dunque, esaminato i riflessi dei cambiamenti sopra citati in tema di capital gain, plusvalenze e minusvalenze e dividendi.
Dividendi percepiti dalle società semplici
In merito all'applicazione della nuova tassazione dei redditi di capitale sul regime fiscale dei dividendi percepiti dalle società semplici - le quali solitamente determinano il reddito complessivo con la sommatoria di tutti i redditi appartenenti a ogni categoria reddituale - Assonime ha evidenziato come, sul tema, parte della dottrina ritenga che gli utili percepiti dalle società semplici non siano assolutamente da tassare, mentre altra parte della dottrina ritenga, invece, che i suddetti utili siano da tassare totalmente (100%), dal momento che resta applicabile il disposto dell'art. 45 del Tuir, nel quale è stabilito che costituiscono redditi di capitale gli utili percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione.
Assonime, tenendo però conto delle modifiche apportate all’articolo 47 del Tuir e, in particolare, della soppressione della parte in cui si prevedeva la tassazione limitata al 40% o al 49,72% degli stessi, ritiene, sulla lettera della norma, che si potrebbe supporre anche una tassazione integrale di questi utili, imputati per trasparenza ai soci. In altri termini, quindi, i dividendi percepiti dalle società semplici dovranno integralmente (100%) concorrere alla formazione del reddito complessivo.
Comunque, l'Associazione fra le società italiane per azioni auspica un celere intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria sul tema.
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