Assonime. Determinazione secondo acconto d’imposta Irpef, Ires e Irap
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 27 novembre 2014
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In vista della scadenza del 1° dicembre 2014, che vede alla cassa tutti quei contribuenti che devono versare la seconda oppure l’unica rata degli acconti di imposta Irpef, Irap, Ires, Cedolare secca, imposta sostitutiva e regime dei minimi, Assonime interviene con la circolare n. 32 del 25 novembre 2014 per specificare i termini e le modalità di versamento.
In particolare, Assonime si sofferma sulle novità normative intervenute successivamente al versamento della prima rata di acconto per l’anno 2014, evidenziando le modifiche e le nuove interpretazioni anche di prassi che incidono ora sul versamento del secondo acconto.
Il documento riprende quanto già detto in tema di calcolo degli acconti, facendo seguito alla precedente circolare n. 20/2014 pubblicata in occasione del versamento della prima rata di acconto.
Metodo di calcolo
Per la determinazione di quanto dovuto, i lavoratori, i pensionati e le imprese italiane possono utilizzare le consuete regole di calcolo, con l'applicazione del metodo storico oppure di quello previsionale.Pertanto, in alcuni casi potrebbe essere utile ricalcolare l’imposta storica di riferimento, mentre in altri tenere in considerazione le poste che assumeranno rilevanza per l’anno 2014. Molte sono state le novità su tale fronte, che sono sopraggiunte dopo il versamento della prima rata e che, a questo punto, impattano sulla determinazione del secondo acconto in scadenza e, dunque, sull’intero importo dovuto.
Ricalcolo acconto Irap
Nello specifico, si evidenziano i calcoli necessari per la determinazione dell’acconto Irap 2014, utilizzando il metodo previsionale.Il Ddl Stabilità per il 2015 prevedendo l’abrogazione dell’articolo 2 del Dl 66/2014 - che sanciva la riduzioni delle aliquote Irap (ordinaria dal 3,90 al 3,50%), previste per il periodo d'imposta 2014 - dispone ora che le suddette riduzioni non trovano applicazione per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto restano valide le aliquote già vigenti e non ridotte.
Tuttavia, la nuova disposizione del disegno di legge Stabilità non abroga la clausola di salvaguardia in relazione al calcolo dell'acconto Irap su base previsionale (comma 2, art. 2 Dl 66/2014), per cui sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che procedono al ricalcolo dell’acconto Irap con l’aliquota del 3,75% invece che del 3,9%. Si tratta, di fatto, di una aliquota maggiorata che si pone a metà strada tra l'aliquota ridotta e quella prevista per il 2013.
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