Assolto il prestanome estraneo alla condotta fraudolenta della società
Autore: Daniela Vichi
Pubblicato il 25 novembre 2013
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Il tribunale di Milano, prima sezione penale, con la sentenza 11706 del 24 ottobre 2013, ha assolto il prestanome per i reati di cui era stato accusato, indirizzati all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per avvenuta dimostrazione del suo ruolo totalmente estraneo rispetto alle condotte della società.
La società in questione era stata assoggettata a controllo fiscale, da cui era emersa una frode “carosello”, dal momento che la stessa acquistava beni da altro Paese europeo senza Iva, li rivendeva in Italia applicandola, incassava il corrispettivo dei beni e dell'Iva, per poi non versarla al Fisco.
Appurata la frode, si è cercato di dimostrare l'estraneità ai fatti di un autista, al quale era stata fatta la proposta di diventare legale rappresentante della società dietro corrispettivo di 30 mila euro.
I reati riguardanti l'omesso versamento Iva hanno avuto come protagonista proprio l'autista, per il quale è stato dimostrato che, nonostante il pagamento di corrispettivo, “emerge il suo ruolo di soggetto avente soltanto un ruolo nominale ma senza alcun coinvolgimento in concreto nella vita della società”, che pertanto viene assolto per insussistenza del reato.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 40 - Prestanome senza colpe per l'evasione della società - Tomassini
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