Associazioni forensi specialistiche Regole ritoccate
Pubblicato il 13 luglio 2016
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Il Consiglio nazionale forense, con deliberazione assunta il 24 giugno 2016, ha provveduto a modificare il Regolamento n. dell’11 aprile 2013 relativo all’istituzione e alle modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.
L’intervento investe l’articolo 3 del testo intitolato “Requisiti di iscrizione nell’elenco e criteri per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative”, prevedendo:
- che il presidente o comunque il rappresentante dell’associazione sia un avvocato e che il numero degli iscritti avvocati corrisponda ad almeno un terzo del numero totale degli iscritti;
- che l’organismo nazionale di coordinamento “operi in maniera permanente e sistematica garantendo la unitarietà di indirizzo delle varie sezioni locali”;
- che le associazioni dimostrino di essere in grado di organizzare e realizzare un corso biennale non inferiore a 200 ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna.
Dette modifiche sono state decise – ha precisato il Cnf in una nota contenuta nella Newsletter n. 310 del 12 luglio 2016 – nell’ottica di “raccordo con la normativa sulle specializzazioni” e al fine di sottolineare la natura necessariamente “forense” delle associazioni.
E' stato quindi pubblicato il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche indicate.
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