Associazione per delinquere: determinante la consapevolezza dell'illiceità delle attività

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Risponde del delitto di associazione per delinquere (articolo 416 Codice Penale) anche il soggetto che partecipa all'associazione senza conoscere tutta l'attività illecita posta in essere dalla gang; è infatti sufficiente, ai fini della configurabilità della fattispecie, che il partecipe sia comunque consapevole della natura illecita dell'attività stessa. E' quanto spiegato dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite, nel testo della recente sentenza n. 5405/2010.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Notizie, p. 34 – Fa parte della gang anche se “sa” poco

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